La retorica della tutela del lavoratore e non del posto di lavoro si riduce a una ben magra figura quando si esamina il testo della delega sulla «flexicurity», il sistema di ammortizzatori sociali previsto dal governo.
Del decreto Poletti e del Jobs Act II, che contiene tra l’altro il via libera al demansionamento e allo spionaggio elettronico, proprio nulla merita di essere salvato.
Lo scontro
politico sul Jobs Act sta, con la manifestazione sindacale di oggi, entra nel
vivo, ed è dunque opportuno ricordare alcuni punti centrali del conflitto,
tenendo conto di ulteriori elementi che emergono dalla legge di stabilità
dell’anno 2015:
1) Il primo
punto è ovviamente quello della permanenza, oppure, della abrogazione o, al
contrario, dell’estensione a tutti i lavoratori della fondamentale norma
dell’art. 18 dello Statuto, della cui valenza prevenzionistica di licenziamenti
arbitrari e antiricattatoria, si è detto più volte, sottolineando la sua
funzione di garanzia della dignità del lavoratore che rende logica e naturale
la sua estensione e non già la politica della restrizione o abrogazione che il
governo Renzi persegue con molta aggressività.
Le notizie
di stampa indicano lo strumento o modalità che il governo intenderebbe
utilizzare e di cui la legge delega, notoriamente «in bianco», su questo argomento
invece tace.
La via è
quella di rendere insindacabile il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo (o economico-produttivo) che così diverrebbe una comodissima
scappatoia, «travestendo» da licenziamenti per motivo oggettivo, anche i
licenziamenti in realtà dipendenti da intenti disciplinari o discriminatori.
Le «belle
addormentate» della cosiddetta «sinistra» del Partito Democratico sono dunque
avvertite di non accettare il
compromesso della inoppugnabilità dei licenziamenti per motivo oggettivo in
cambio di una promessa permanenza dell’art. 18 per i licenziamenti discriminatori
e disciplinari, perché si tratterebbe di una salvaguardia solo apparente.
La legge di
stabilità aggiunge ora una tessera al mosaico, perché il governo gioca una
carta pesante: lo sgravio contributivo al 100% di durata triennale per i
contratti a tempo indeterminato che saranno stipulati nel corso dell’anno 2015.
Il messaggio
che viene inviato ai datori di lavoro è chiaro: poiché nelle previsioni del governo
all’inizio del 2015 l’art.18 sarà stato
eliminato almeno per le nuove assunzioni, che saranno anche rese economiche
dallo sgravio degli oneri contributivi, nulla dovrebbe più ostare
all’incremento dell’occupazione da parte delle imprese.
Notiamo, en
passant, che come sempre nei proclami di Renzi «il fumo prevale sull’arrosto»
perché la nuova incentivazione, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge di
stabilità, assorbe e sostituisce lo storico incentivo previsto dall’art. 8
comma 9° della legge n. 407/1990, che in tutti questi anni ha assicurato agli
imprenditori del sud e agli artigiani che effettuino una nuova assunzione,
proprio uno sgravio contributivo del 100% per tre anni e, agli altri
imprenditori del 50%.
La
differenza risiede soprattutto nel fatto che per la legge n. 407/1990 doveva
trattarsi di disoccupati o cassaintegrati da più di 24 mesi, mentre per la
legge di stabilità è sufficiente che si tratti di disoccupati da più di 6 mesi.
Questa apparente miglioria nasconde però un
serissimo
problema: infatti, come si evita che le imprese procedano a un accelerato
turnover tra «vecchi» occupati, soggetti a contribuzione previdenziale e ancora
tutelati dall’art. 18 e, «nuovi» assunti «alleggeriti» da questi «fardelli»?
Occorre
ribadire il normale principio che l’incentivazione dovrebbe comunque essere
riservata solo ad assunzioni che realizzino «incrementi occupazionali netti»
sia rispetto all’anno precedente sia, rispetto all’anno successivo
all’assunzione incentivata.
Ma è proprio
il mantenimento dell’art. 18 e, meglio ancora, la sua estensione a tutti che
costituirebbe il più efficiente antidoto verso quel probabile turnover
«drogato», che si capisce senza sforzo nella legge di stabilità e mira a
eliminare il prima possibile la presenza dell’art. 18 nell’ordinamento.
2) Il secondo
punto è dato dalla critica e dal rifiuto della flexicurity praticata dal
governo Renzi e cioè da quel sistema di ammortizzatori sociali che secondo la sua
propaganda dovrebbe rendere indolore — lesione della dignità a parte — la
perdita della stabilità tutela
ta dall’art.
18 dello Statuto, grazie alla garanzia di un adeguato reddito di transizione e
di rapidi e più agevoli canali di ricollocamento.
È stato
ripetuto sino alla nausea che al lavoratore le garanzie e tutele vanno ora
assicurate «nel mercato» e non più come, voluto dalla legislazione statutaria, «nel
rapporto di lavoro».
Ma questa
retorica della tutela del lavoratore e non del posto di lavoro si riduce a una
ben magra figura quando si esamina ciò che emerge dal testo della delega con
riguardo alla supposta flexicurity: gli ammortizzatori conservativi, ossia, le
integrazioni salariali nel corso del rapporto di lavoro vengono gravemente
limitate perché scompare la cassa integrazione per chiusura aziendale
nonché
quella per procedura concorsuale e, altresì, la cig «in deroga», che è stata in
questi anni indispensabile e per la quale infatti la legge di stabilità prevede
un ultimo finanziamento per l’anno 2015.
Alla fine la
flexicurity del governo Renzi si riduce tutta a un modesto incremento della
indennità di disoccupazione ordinaria (realizzato dalla legge «Fornero» che lo
ha anche ribattezzato Aspi) con la previsione a regime di una durata di 12 mesi
e di 18 mesi per i so
li
lavoratori ultra cinquantenni, ma con la gravissima scomparsa, per converso,
dell’indennità di mobilità di lunga durata da 2 a 4 anni, dell’indennità di
mobilità dall’art. 7 della legge n. 223/1991.
Senonché, il
Jobs Act sembra voler fare ben di peggio, giacché il progetto di legge delega
introduce un criterio conformativo della futura indennità — detta nAspi (o
nuova Aspi) — che è l’esatto contrario del principio di sicurezza sociale, dal
momento che prevede che la durata dell’indennità di disoccupazione sia
proporzionale alla storia contributiva del lavoratore. Il che è come dire che
chi ha lavorato più a lungo avrà una indennità più lunga e, chi invece ha
lavorato poco perché precario l’avrà breve o brevissima.
Un criterio,
in altre parole, di tipo assicurativo che nulla ha a che fare con lo scopo di
sovvenire al bisogno che ovviamente è maggiore per chi nel tempo passato ha
lavorato poco e in modo discontinuo.
3) Proprio
la condizione dei precari è la terza e forse maggiore falsa promessa del Jobs
Act perché la legge delega, al solito, non prevede nulla di minimamente determinato
rispetto alla eliminazione o riduzione delle varie tipologie di contratto
precario, anzi, nella misura in cui prevede che tutele o mini-tutele per la
disoccupazione vadano introdotte anche per le collaborazioni coordinate e continuative
fa supporre che implicitamente,
voglia
rilanciare questa insidiosissima figura di lavoro parasubordinato che invece lo
stesso decreto legislativo 276/2001 aveva ristretto in ambiti limitatissimi
consentendo per il resto solo collaborazioni «a progetto».
Del Jobs Act
II, che tra l’altro contiene anche perl e quali la liceizzazione del
demansionamento e dello spionaggio elettronico del lavoratore sul posto di
lavoro, proprio nulla merita di essere salvato, così come anche del Jobs Act I
(ovvero il «decreto Poletti»), che ha introdotto i contratti a termine
«acausali» e che ampiamente merita di essere abrogato o annullato per molte ragioni
a suo tempo esposte e che qui sarebbe lungo ripetere. Non si tratta, però di
ritornare alla situazione determinatasi con la legislazione «Fornero» e neanche
a quella immediatamente precedente.
Una vera riforma ma in senso progressista e
universalista del diritto del lavoro è necessaria e sicuramente possibile, ma
per questo occorre creare nuove aggregazioni politiche che possono nascere
proprio nella temperie della lotta contro il Jobs Act e le teorie
neo-liberistiche del governo Renzi
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