Nel conflitto, sempre più aspro, sull’abolizione dell’art. 18 ossia del reintegro nel posto di lavoro in caso di illegittimità dei licenziamenti, sta arrivando l’ora di più o meno occulti tentativi di mediazione, che vedono protagonisti, dalla parte dei “buoni”, soprattutto gli esponenti della “sinistra” del partito democratico.
Ciò che ci proponiamo con questo e con eventualmente successivi interventi è di spiegare la sostanza vera delle proposte di mediazione che vengono affacciate, il loro carattere quasi sempre ingannevole ed illusorio e gli errori giuridici madornali (soprattutto vizi di incostituzionalità) che spesso in essi si annidano, ma anche di indicare possibili percorsi alternativi e positivi.
1) Una prima
proposta di mediazione, a cui sono sembrati, in principio, favorevoli
uomini politici come Chiamparino e Cuperlo è quella di lasciare l’art. 18,
ossia il reintegro, in caso di licenziamenti nulli, perché adottati per
motivi discriminatori e, invece, di sostituirlo con un risarcimento nel
caso di licenziamenti disciplinari e per motivo oggettivo (ovvero
economico-produttivo).
Affermiamo
che si tratta della classica «falsa mediazione», perché la nullità del
licenziamento discriminatorio è nella costituzione e nella legislazione
europea e un licenziamento nullo non può risolvere un rapporto di lavoro.
Peraltro,
il divieto di licenziamento discriminatorio è, sì, un principio sacrosanto,
ma ha pochissima rilevanza pratica, perché dimostrare il motivo discriminatorio
è onere del lavoratore, e la dimostrazione risulta, in concreto, quasi
impossibile (vedi l’articolo di ieri di Giulia Siviero, ndr), tanto più che
una larga corrente giurisprudenziale pretende che il motivo discriminatorio
sia «unico» (rendendo doppiamente ardua quella «prova diabolica»).
La vera efficacia
«antidiscriminatoria» è, invece, quella connessa all’onere del datore di
lavoro di provare comunque che il licenziamento si fonda su un giustificato
motivo, oggettivo o soggettivo.
Bisogna
capire lo schema logico-giuridico: il licenziamento deve indicare obbligatoriamente
un motivo soggettivo o oggettivo e, dunque, il datore di lavoro Caio indica
tale motivo.
Il lavoratore Tizio impugna il licenziamento, non solo perché ingiustificato, ma anzitutto – afferma Tizio – perché dovuto in realtà a discriminazione politica e/o sindacale. Tuttavia, Tizio non riesce poi a comprovare quell’intento discriminatorio, ma poiché neanche il datore Caio riesce, da parte sua, a dimostrare che il licenziamento è giustificato da un motivo disciplinare o economico– produttivo, il licenziamento è comunque annullato e Tizio viene reintegrato.
Se si toglie
questa seconda parte, e si consente che il datore, che non dimostra il giustificato
motivo, se la cavi con un risarcimento monetario, il reintegro e l’art.
18 in pratica non esistono più. Così la pretesa «abolizionista» di Renzi
si realizza non in parte, ma in realtà al cento per cento.
2) Durante
la recentissima direzione del partito democratico del 29 settembre
scorso è sembrato che Renzi abbia, tuttavia, fatto un passo avanti. Proponendo
che l’art. 18, e cioè il reintegro, resti non solo per i licenziamenti
discriminatori, ma anche per quelli disciplinari risultati privi di giusta
causa o giustificato motivo.
È importante
comprendere allora la grave insidia che nasconde questo apparente progresso
e che è costituita dalla liberalizzazione, per converso, esplicita o
implicita, dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (o
economico-produttivo), per i quali sarebbe allora possibile solo il risarcimento
dei danni o, secondo una variante veramente perfida (Ichino), un risarcimento
pagato a forfait senza più possibilità neanche di rivolgersi al giudice.
Tutti comprendono
che in un sistema squilibrato di questo genere i datori di lavoro «etichetterebbero»
sempre i licenziamenti come dovuti a un motivo oggettivo, onde sfuggire
sistematicamente al pericolo della sanzione del reintegro, conquistando
così la mano libera nei confronti dei dipendenti.
Non vi è a
ben vedere nulla di nuovo, perché la stessa situazione problematica si presentò
ai tempi della riforma Fornero e la mediazione (al ribasso) la fece
l’onorevole Bersani.
Il reintegro è stato mantenuto (art. 1, comma 47, legge 92/2012) ma solo per il caso di «manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo», applicandosi altrimenti solo il risarcimento. Poiché è assai difficile stabilire quando la insussistenza del motivo sia «manifesta», la mediazione si è rivelata fragile e i licenziamenti per «supposto motivo oggettivo» in questi due anni si sono moltiplicati, proprio come previsto. È chiaro, peraltro, che se non vi fosse più neanche quel modesto argine, che la proposta Renzi vuole abolire, i licenziamenti per supposto motivo oggettivo, senza reintegro, diventerebbero la regola assoluta.
Bisogna,
dunque, ben guardarsi dalla proposta apparentemente compromissoria
di Renzi, che ancora una volta finirebbe per abolire il reintegro per tutti
i licenziamenti adottati in concreto, e presentare semmai una precisa
controproposta per la disciplina dei licenziamenti per motivo oggettivo.
Bisogna prevedere,
anzitutto, che siano illegittimi quelli «speculativi», in cui il lavoratore
viene licenziato non già per riduzione dell’attività ma per maggiorazione
del profitto, come avviene quando il suo carico lavorativo, che in concreto
rimane, viene semplicemente addossato come carico aggiuntivo ai colleghi
superstiti ovvero esternalizzato a operatori «più economici» (appaltatori
o cooperative, ecc.). Bisogna, in parallelo, introdurre la regola
dell’«ultima ratio» ossia che il licenziamento per motivo oggettivo possa
essere emanato solo dopo l’utilizzazione e l’esaurimento degli ammortizzatori
sociali conservativi (cig, contratti di solidarietà), perché ciò automaticamente
sdrammatizzerebbe il problema.
3) Altre proposte
di mediazione ventilate da parte governativa sono caratterizzate
dall’odioso intento di ridurre il lavoratore ad un cittadino di serie B
impedendogli di rivolgersi ai giudici della Repubblica e sono, per
capirsi, le proposte unificate dal volgare slogan renziano «il Giudice
non deve metterci becco», che è stato poi declinato in due versioni:
a) In una
prima versione, il licenziamento è impugnabile solo davanti a un collegio
arbitrale, al fine – a quanto si comprende – di ottenere un mero risarcimento
monetario. Ma la nostra Costituzione, a dispetto degli esperti governativi
— evidentemente ignoranti — non consente che un diritto trovi tutela solo
davanti a giudici privati (arbitri), e non a giudici della Repubblica: si
veda tra le altre la chiarissima sentenza della Corte Cost. 8 giugno 2005,
n. 221.
b) Nella seconda ed estrema versione, salvo il solo caso del quasi indimostrabile licenziamento discriminatorio, il licenziamento in generale tornerebbe a essere semplicemente non impugnabile, come avveniva prima della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e l’amputazione del diritto del lavoratore di far valere l’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo verrebbe compensata con il pagamento, in via automatica, di una sorta di Tfr aggiuntivo.
Quel che si
propone, in sostanza, è un balzo all’indietro di cinquanta anni
Ma da quel tempo, dai primi anni ’60, molta acqua è passata sotto i ponti, in Italia e in Europa, e il principio della tutela contro i licenziamenti ingiustificati è stata previsto anche dall’art. 30 della Carta di Nizza recepita nell’ultimo Trattato UE, ossia nel Trattato di Lisbona.
Ma da quel tempo, dai primi anni ’60, molta acqua è passata sotto i ponti, in Italia e in Europa, e il principio della tutela contro i licenziamenti ingiustificati è stata previsto anche dall’art. 30 della Carta di Nizza recepita nell’ultimo Trattato UE, ossia nel Trattato di Lisbona.
Tutti comprendono
che se deve essere data una tutela contro i licenziamenti ingiustificati,
ciò significa che deve esistere anche un giudice che dica se il licenziamento
è giustificato o meno.
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