STOP MADIA!
FERMARE
LE PRIVATIZZAZIONI, DIFENDERE IL REFERENDUM SULL’ACQUA
FUORI
I BENI COMUNI DAL MERCATO
Lettura
guidata ad un decreto/manifesto liberista
Contesto
Nel
giugno 2011, oltre 26 milioni di cittadini hanno votato “SI” a due
referendum sull’acqua, determinando, con la vittoria del primo quesito,
l’abrogazione dell’obbligo di privatizzazione di tutti i servizi pubblici
locali e, con la vittoria del secondo quesito, l’abrogazione dei profitti dalla
tariffa del servizio idrico integrato.
Si
è trattato, in maniera evidente, di un pronunciamento di massa contro le
privatizzazioni e per la gestione pubblica di tutti i servizi pubblici locali.
E,
nel caso dell’acqua, come ha ben specificato la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 26 del 2011, si è perseguita chiaramente:“(..) la finalità di
rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione
dell’acqua”.
Si
inserisce dentro questo contesto il Testo unico sui servizi pubblici
locali di interesse economico generale, decreto attuativo della Legge
Delega n. 124/2015, che definisce invece con le seguenti parole l’attuale
quadro normativo: “(..) risultato di una serie di interventi disorganici che
hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli
incentivi più o meno marcati all’affidamento a terzi mediante gara” (relazione
illustrativa, pag.1), includendo nella generazione di confusione normativa i
referendum abrogativi e la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 (che
difendeva l’esito referendario).
Un
testo per mettere ordine, parrebbe.
Ma
in quale direzione, lo esplicita subito (sez. 1, paragrafo B) l’Analisi di
Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge.
Fra
gli obiettivi a breve termine, viene indicata “la riduzione della
gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità”, mentre sono
obiettivi di lungo periodo: “garantire la razionalizzazione delle modalità
di gestione dei servizi pubblici locali, in un’ottica di rafforzamento del
ruolo dei soggetti privati” e “attuare i principi di economicità ed
efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di
valorizzare il principio della concorrenza”.
Si
tratta, in tutta evidenza, di un decreto che si prefigge, cinque anni dopo la
vittoria referendaria sull’acqua, la chiusura di quell’anomalia e la
privatizzazione dei servizi pubblici locali.
Finalità
Altrettanto
illuminanti sono le finalità della legge, così come descritte all’art.4.
Mentre
il comma 1 recita incredibilmente la volontà di “affermare la centralità del
cittadino nell’organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali di
interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione attiva”,
il comma 2, aprendosi con le parole “In particolare” (quindi volendo
rendere concreto quanto asserito nel comma 1) dice testualmente: “(..) le
disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di
stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse
economico generale”
Una
definizione che ricalca pedissequamente quella utilizzata in tutti i trattati
di libero scambio, dall’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi del WTO al
più recente TTIP.
Funzione
dei Comuni
L’art.
5 del testo sottolinea il ruolo dei comuni e delle città metropolitane,
dichiarando, al comma 1 “funzione fondamentale”degli stessi “l’individuazione
delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico
generale”.
Peccato
che, immediatamente dopo, e per tutto il testo della legge, questa funzione sia
immediatamente misconosciuta: comuni e città metropolitane, infatti, per
individuare i servizi pubblici, devono effettuare preventivamente una verifica,
anche con forme di consultazione di mercato, sul fatto che tali attività non
siano già fornite o fornibili da imprese operanti con regole di mercato (comma
2 e 3); verifica da inoltrare all’Osservatorio del Ministero dell’Economia sui
servizi pubblici locali (comma 5).
Chi
gestirà i servizi?
Le
modalità di gestione sono la polpa del provvedimento normativo, e infatti, per
quanto riguarda acqua, rifiuti e trasporto pubblico locale, prevalgono su
qualsivoglia normativa di settore (art. 3).
Qui
il decreto (art. 2) opera una distinzione fra “servizi pubblici locali di interesse
economico generale” e “servizi pubblici locali di interesse economico generale
a rete”.
Entrambi
sono servizi “erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non
sarebbero svolti senza un intervento pubblico”, i secondi sono “organizzati
tramite reti strutturali”.
Il
primo principio posto chiaramente sulle modalità di affidamento è che la
gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi
non a rete
(comma 1, lettera d) art.7).
Si
tratta di un preciso attacco alle proposte di ripubblicizzazione da parte del
movimento per l’acqua, che da sempre propugna la gestione attraverso enti di
diritto pubblico, quali le aziende speciali, e di un attacco concreto alla
realtà di ABC Napoli, azienda speciale che gestisce il servizio idrico della
città partenopea.
Tutti
i servizi pubblici locali a rete devono di conseguenza essere gestiti
attraverso società per azioni.
Ma,
perché sia chiaro quali siano le opzioni privilegiate dal decreto, ecco quali
ulteriori vincoli vengono posti, laddove gli enti locali scelgano una
società per azioni a totale capitale pubblico.
In
questo caso, gli enti locali devono deliberare con provvedimento motivato,
dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché
dell’impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per
favorire la concorrenza (comma 3, art.7).
Inoltre,
il provvedimento deve contenere un piano economico- finanziario con la
proiezione, per l’intero periodo della durata dell’affidamento, dei costi e dei
ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti; tale piano deve
specificare inoltre l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale
proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni
triennio.
Dulcis
in fundo, il piano deve essere “asseverato da un istituto di credito” (comma
4, art.7).
Adempiute
tutte queste incombenze, l’ente locale dovrà inviare lo schema di atto
deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un
parere che verrà espresso entro trenta giorni (comma 6, art.7).
Nulla
di tutto questo è richiesto per le gestioni attraverso società per azioni a
capitale privato o a capitale misto pubblico-privato.
Chi
gestirà le reti e gli impianti?
Poiché
nulla dev’essere tendenzialmente sottratto al mercato, ecco la possibilità,
sempre “per favorire la tutela della concorrenza” di affidare la
gestione delle reti, degli impianti e della altre dotazioni patrimoniali
separatamente dalla gestione del servizi, nel qual caso l’affidamento
dovrà essere fatto ad una società per azioni a totale capitale
pubblico, a società a capitale misto pubblico-privato o a società a capitale
privato (coma 4, art.9)
Anche
in questo caso, la preferenza per le società miste o private si esprime con la
possibilità per le stesse di realizzare direttamente e senza gara
d’appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli
impianti (comma 2, art. 10)
A
chi andranno i finanziamenti pubblici?
Domanda
retorica: gli eventuali finanziamenti statali saranno “prioritariamente
assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
(..) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria”
(comma 2, art.33)
Le
tariffe remunerano i profitti
Lo
schiaffo al referendum non poteva essere reso più evidente: dopo anni con cui i
profitti erano stati mascherati nella tariffa sotto la definizione di “oneri
finanziari”, viene reintrodotta nella determinazione delle tariffe dei servizi
pubblici locali, “l’adeguatezza della remunerazione del capitale
investito” (comma 1, lett. d) art. 25), nell’esatta dizione abrogata
dal secondo quesito referendario del giungo 2011.
L’Authority
e il consumatore
L’ideologia
liberista del decreto, trasparente in ogni paragrafo del testo, risulta oltremodo
evidente laddove si affrontano le “garanzie” su erogazione e qualità del
servizio. Qui scompaiono sia le comunità locali in quanto tali, sia il
cittadino-utente: entrambi cedono il passo all’individuo consumatore da una
parte -a cui va garantita (art. 24) la carta dei servizi- e l’Authority
dall’altra, che, per l’occasione viene ridenominata (art.16): “Autorità per
energia, reti e ambiente (ARERA)”.
Diritti
garantiti dal mercato
Vale
la pena riportare un ulteriore passaggio tratto dall’Analisi di Impatto della
Regolamentazione allegata al testo di legge.
Ecco
cosa si dice alla sezione 4: “(..) Il decreto attua la delega contenuta
nell’articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e la previsione di limiti e
condizioni per l’assunzione del servizio pubblico locale permette di
valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze
dell’utenza risponde il mercato in libera concorrenza, fatta salva la necessità
di garantire a tutti un servizio che non sarebbe svolto senza un intervento
pubblico”.
Peccato
che il comma c) dell’art. 19 della legge cosi recitasse: “individuazione
della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei
servizi di interesse economico generale di ambito locale (..) tenendo
conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011”
Si
tratta quindi di un’ulteriore violazione: il decreto attuativo di una legge
delega deve infatti attuare, e non stravolgere, quanto previsto dalla legge
delega.
Riflessioni
politiche finali
Il
decreto Madia prova a chiudere un cerchio: quello aperto dalla straordinaria
vittoria referendaria sull’acqua del giugno 2011, sulla quale i diversi governi
succedutisi non avevano potuto andare oltre all’ostacolarne l’esito,
all’incentivarne la non applicazione, ad impedirne l’attuazione.
Questa
volta l’attacco è esplicito: forte di quanto ottenuto con gli attacchi ai
diritti del lavoro (Job Acts), alla scuola pubblica (“Buona Scuola”), alla
difesa dell’ambiente e dei territori (“Sblocca Italia”), il governo Renzi si
sente sufficientemente forte da tentare l’assalto finale, buttando a mare il
referendum del 2011 e privatizzando tutti i servizi pubblici locali.
Il
rilancio delle privatizzazioni dei servizi pubblici risponde a precisi
interessi delle grandi lobby finanziarie che non vedono l’ora di potersi sedere
alla tavola imbandita di business regolati da tariffe, flussi di cassa elevati,
prevedibili e stabili nel tempo, titoli tendenzialmente poco volatili e molto
generosi in termini di dividendi: un banchetto perfetto, che Renzi e Madia
hanno deciso di apparecchiare per loro.
Con
l’alibi della crisi e la trappola artificialmente costruita del debito
pubblico, si cerca di portare a termine la spoliazione delle comunità locali,
mercificando i beni comuni e privatizzando i servizi pubblici. Per poter
attuare tutto questo, è essenziale sottrarre democrazia. Per questo, lo
schiaffo al referendum non è un semplice effetto collaterale del decreto Madia,
me ne costituisce il cuore e l’anima.
L’ennesima
drammatica partita è appena cominciata. A tutte le donne e gli uomini che da
anni si battono per l’acqua, per i beni comuni e per un altro modello sociale
il compito di giocarla fino in fondo.
Non
dobbiamo permettere a Madia/Renzi ciò che abbiamo impedito a Ronchi/Berlusconi.
Pubblicato
il 23 mar 2016
di Marco
Bersani
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