Presa
visione dei decreti attuativi della delega sul mercato del lavoro (il
cosiddetto Jobs
Act),
e dei
loro pessimi
contenuti (superamento dell’articolo 18; decurtazione degli ammortizzatori
sociali) ci
preme
trattare subito del terzo decreto cioè di quello sulle tipologie contrattuali,
ampiamente propagandato e incentrato sulla asserita abolizione delle
collaborazioni coordinate continuative.
Invero,
sulla assoluta negatività degli altri decreti, in tema di licenziamenti e flexsecurity, nessuno
può aver
dubbi, mentre è necessario sfatare immediatamente l’idea che il governo Renzi
abbia bensì “rottamato” l’articolo 18 ma, in compenso, abbia anche
effettivamente abolito quella tipologia di lavori precari.
La verità è
del tutto diversa perchè dal decreto sulle tipologie contrattuali può, invece,
derivare un
rilancio
massiccio e “selvaggio” delle collaborazioni coordinate e continuative nella
loro forma più
pericolosa
quella “senza progetto” (co .co .co.) che la legge Biagi aveva in qualche modo
contenuto e marginalizzato. Oppure, può derivarne una vera alluvione di false
partite Iva, con grave danno, oltre che dei lavoratori, degli istituti
previdenziali.
Per
comprendere appieno le ragioni di quanto qui si afferma è necessario, però,
comprendere le
varie “fasi”
di un vicenda, giuridico-concettuale e storica, un po’ intricata, ma assai
istruttiva per
valutare
appieno la disonestà di chi ci governa, e acquisire alcune nozioni preliminari
importanti:
1) La prima
nozione è che nel campo del lavoro autonomo si fronteggiano due fondamentali
figure: da una parte il lavoro autonomo “vero”, quello dell’imprenditore e del
professionista che vendono sul mercato beni e servizi da loro prodotti mediante
loro organizzazione e ciò fanno attraverso la emissione ai clienti di una
fattura gravata da imposta Iva (con apertura, pertanto anzitutto di una partita
Iva), e dall’altra parte il lavoratore cosiddetto “parasubordinato”, ossia il
collaboratore coordinato e continuativo (co .co .co.) che senza mezzi propri,
presta personalmente la sua attività coordinata con la attività di impresa di
un committente, non sulla base di richieste formulate volta per volta, ma di un
accordo programmatico iniziale destinato a durare nel tempo.
La
distinzione tra le due figure è poi consacrata dall’articolo 5 co. II° D.p.r.
597/1973 (la legge
sull’Iva) la
quale esclude, in via di principio, che le prestazioni inerenti a
collaborazioni coordinate
e
continuative siano soggette alla imposta sull’Iva e alle emissioni di fatture.
Anzi il co .co .co. riceve il suo compenso con una sorta di busta-paga, ha
diritto a (ridotti) contributi previdenziali Inps, e il suo reddito è
equiparato fiscalmente a quello dei lavoratori subordinati.
C’è, però,
una eccezione che, in qualche modo, intorbida il quadro: se il lavoratore ha già
altre attività di lavoro autonomo, e ha quindi una partita Iva, può
assoggettarvi anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative,
senza dover aprire una parallela posizione di co .co .co. ai fini tributari e
fiscali. Si pensi a un avvocato che fra i tanti clienti abbia anche una ditta
per la quale svolga una consulenza continuativa e programmata (co .co .co.).
Questa è l’origine
del fenomeno delle “false partite Iva”, che si ha quando quel cliente “particolare”
è — guarda
caso — quello che fornisce la massima parte del reddito come cliente quasi
unico (e
magari ha
suggerito lui al lavoratore di aprire la partita Iva).
2) Queste
problematiche, all’apparenza un po’ astruse, hanno investito il diritto del
lavoro quando
con la legge
finanziaria dell’anno 2000 si è consentito di stipulare co .co .co. non più,
come prima,
solo per
prestazioni artistiche e di alta professionalità, ma per qualsiasi mansione,
anche di basso
livello
professionale.
Si è scatenata,
allora, una vera “corsa al co .co .co.”, contratto che, in pratica, è quasi indistinguibile
da quello di lavoro subordinato, ma consente (o consentiva) di non pagare
contributi, né ferie e 13° mensilità e di licenziare liberamente il lavoratore.
La “corsa al
co .co .co.” è stata interrotta – occorre ricordarlo – dalla legge Biagi,
positiva su questo
(solo)
punto: con l’articolo 61 del Dlgs. 276/2003 fu stabilito che salve alcune
limitate eccezioni, le
collaborazioni
coordinate e continuative dovevano essere finalizzate alla realizzazione di uno
specifico progetto (nasceva così il co .co .pro.), diverso dalla normale
produzione del committente, altrimenti per l’articolo 69 della stessa legge si
convertivano tout
court in
rapporti di lavoro subordinato.
Questa
regola di “conversione” valeva – occorre subito dirlo – per tutte le
collaborazioni, sia con
mansioni di
alto che di basso rilievo e con qualsiasi ampiezza di autonomia esecutiva,
anche in
ordine a
tempi , luoghi modalità della prestazione.
3) Come
hanno allora reagito gli imprenditori allo “stop” ai co .co .co “normali” da
parte della legge
Biagi? Per
un po’ hanno cercato di utilizzare i co .co .pro., mettendo sulla carta
progetti improbabili
e
stiracchiati dietro i quali nascondere la realtà del lavoro subordinato, poi,
preso atto delle difficoltà (e delle soccombenze giudiziarie) hanno deciso di
fare un “salto di corsia” e di ricorrere sempre, a fini simulatori, al rapporto
di lavoro autonomo “puro”, imponendo a lavoratore di aprire una partita Iva e
di emettere fatture.
Ai tempi
della “Legge Fornero” questo processo era ormai compiuto, con i co .co .pro. in
piena crisi
e le false
fatture Iva in impetuosa crescita. La legge Fornero ha ulteriormente messo in
crisi l’abuso dei co .co .pro., introducendo regole di serietà circa le
caratteristiche dei progetti, mentre per le false partite Iva ha avuto il
merito di porre il problema, pur applicando, poi, rimedi deboli.
Ha, infatti,
implicitamente ribadito che tra lavoro autonomo “vero”, con Iva e collaborazione
coordinata e continuativa vi è opposizione concettuale e di principio e lo ha
fatto introducendo (articolo 12 co. 26 L. 92/2012) alcune presunzioni legali
che da certi fatti (ad esempio. reddito all’80% da un solo committente; base
logistica presso questi, ecc.) inducono la sussistenza di una collaborazione
coordinata e continuativa al posto del rapporto di lavoro autonomo “puro”, con
finale approdo, poi, al lavoro subordinato in mancanza di un “progetto”.
4) Alla
vigilia del Jobs
Act,
il problema del precariato attraverso collaborazioni coordinate e continuative era
dunque già risolto, o in via di risoluzione ma il governo Renzi, fingendo di
chiuderlo definitivamente, lo ha invece riaperto, con prospettive
pericolosissime, mediante il decreto sulle tipologie contrattuali. Lo ha fatto,
a nostro avviso, con astuzia serpentina e vediamo come: ha previsto la
abolizione dei co .co .pro., e quindi anche della loro normativa, compresi i
fondamentali articoli 61–69 Dlgs. 276/2003, i quali come detto, avevano l’effetto
di proibire i co .co .co., prevedendo, in mancanza di progetti la conversione
automatica in rapporti di lavoro subordinato.
Gli ingenui
che si rallegrano della abolizione dei co .co .pro. non si rendono conto che
con essi salta il “tappo” che ha impedito di dilagare ai co .co .co. “normali”
, i più pericolosi.
Si obbietterà
che, però, l’articolo 47 del Decreto attuativo contempla, a sua volta, la “riconduzione
al lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate continuative”, ma proprio
qui sta il trucco (o la
seconda
parte del trucco) perché l’articolo 47 contempla solo una modesta parte delle
collaborazioni quelle che già di per sé appaiono essere in realtà lavoro
subordinato.
Ossia quelle
, dice il decreto, che “si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai
luoghi di lavoro”. E tutte le altre? Che fine fanno quelle con prestazioni
prevalentemente ma non esclusivamente personali o con contenuto non ripetitivo
ma di concetto, o in cui sia il prestatore a poter decidere tempi e luogo della
prestazione?
Poiché non
sono più “intercettate dagli articoli 61–69 Dlgs. 276/2003 dovrebbero ora avere
corso
libero, e si
scopre, quindi, la serpentina astuzia dei consiglieri del governo Renzi:
cancellare il “trasformatore co .co .pro.” e prevedere la riconduzione al
lavoro subordinato soltanto delle collaborazioni di basso e bassissimo livello.
Si crea così,
lì accanto, un ampio spazio dove le altre collaborazioni potrebbero nuovamente
moltiplicarsi liberamente, con evasione delle regole del diritto del lavoro e
senza lo spauracchio della necessità di un progetto Uno spazio che,
probabilmente, nelle intenzioni di quei “consiglieri” dovrebbe essere occupato
dal cosiddetto “contratto economicamente dipendente”, ossia da una forma
ridimensionata di co .co .co.,
ma ancora
ben lontano dalle garanzie (quelle rimaste) del lavoro subordinato.
Oppure,
costituire spazio di colonizzazione per le false partite Iva, che
significativamente il decreto
attuativo
ignora, ma che, al confronto, appare prospettiva meno pericolosa, una volta
chiarito
l’equivoco
che si annida nell’articolo 5 secondo comma DPR 597/1973.
Concludiamo,
osservando che, una volta scoperto il trucco, i rimedi non sarebbero difficili:
basterebbe modificare l’articolo 47 del decreto attuativo, prevedendo una
nozione ampia di collaborazione da ricondurre a lavoro subordinato e chiarire
che il regime Iva cui venga eccezionalmente sottoposta una prestazione
(continuativa) non ne cambia la natura.
Ma a chi
affidare tale compito? Non certo alla cosiddetta “sinistra Dem” che ora versa
lacrime di
coccodrillo
dopo aver di fatto collaborato alla approvazione del Jobs
Act e
all’abolizione dello Statuto dei Lavoratori, con ogni sorta di ipocrisia e di
complicità con Renzi, e coprendosi sistematicamente di ridicolo e vergogna nell’avanzare,
obiezioni ed emendamenti “di facciata”, poi subito abbandonati.
Anche
Fantozzi, a un certo punto, è andato in pensione! Occorre, semplicemente che l’opposizione
sociale esprima un nuovo soggetto politico.
P.G. Alleva
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