Jobs Act: riforma delle mansioni applicabile a tutti i rapporti
Il Fatto
Una lavoratrice conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo al Tribunale, per quello che rileva in questa sede, di accertare e dichiarare che le mansioni in concreto da lei svolte, a seguito e per effetto dei provvedimenti datoriali oggetto di impugnazione, a decorrere dal 14 gennaio 2015 non potevano ritenersi equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile, a quelle precedentemente disimpegnate. In particolare, a decorrere dal 20 maggio 2014 e fino al 14 gennaio 2015, la lavoratrice lamentava di avere subito una vera e propria sottrazione di mansioni, posto che la Polizza Sanitaria Integrativa di cui ella avrebbe dovuto occuparsi, di fatto, era divenuta operativa solamente nel mese di gennaio 2015, a distanza di nove mesi dal provvedimento di rientro dal distacco.
Una lavoratrice conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo al Tribunale, per quello che rileva in questa sede, di accertare e dichiarare che le mansioni in concreto da lei svolte, a seguito e per effetto dei provvedimenti datoriali oggetto di impugnazione, a decorrere dal 14 gennaio 2015 non potevano ritenersi equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile, a quelle precedentemente disimpegnate. In particolare, a decorrere dal 20 maggio 2014 e fino al 14 gennaio 2015, la lavoratrice lamentava di avere subito una vera e propria sottrazione di mansioni, posto che la Polizza Sanitaria Integrativa di cui ella avrebbe dovuto occuparsi, di fatto, era divenuta operativa solamente nel mese di gennaio 2015, a distanza di nove mesi dal provvedimento di rientro dal distacco.
Chiedeva dunque:
– il ripristino delle mansioni in precedenza svolte e/o l’attribuzione di mansioni equivalenti;
– il riconoscimento del danno alla salute subito con condanna della società al relativo risarcimento alla salute nella misura non inferiore ad €. 50.00,00;
– la condanna al risarcimento degli ulteriori danni di natura non patrimoniale: danno morale, danno all’immagine, alla dignità personale e professionale, nella misura ritenuta di giustizia;
– la condanna al risarcimento del danno da dequalificazione professionale nella misura ritenuta di giustizia.
– il ripristino delle mansioni in precedenza svolte e/o l’attribuzione di mansioni equivalenti;
– il riconoscimento del danno alla salute subito con condanna della società al relativo risarcimento alla salute nella misura non inferiore ad €. 50.00,00;
– la condanna al risarcimento degli ulteriori danni di natura non patrimoniale: danno morale, danno all’immagine, alla dignità personale e professionale, nella misura ritenuta di giustizia;
– la condanna al risarcimento del danno da dequalificazione professionale nella misura ritenuta di giustizia.
La lavoratrice imputava dunque alla società la
violazione dell’art. 2103 del codice civile, per averla lasciata praticamente
inoperosa dal 20 maggio 2014 al 15 gennaio 2015 e, successivamente a
quest’ultima data, per averle attribuito mansioni inferiori rispetto a quelle
precedentemente svolte presso la società distaccataria.
La decisione del tribunale di Roma
Il Tribunale
di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice. Com’è noto, l’art.
3 del D.Lgs. n. 81/2015 ha integralmente sostituito l’art. 2103 del codice
civile. Tra le tante novità introdotte dal legislatore, alcune riguardano anche
l’esercizio del c.d. jus variandi
orizzontale, vale a dire lo spostamento del dipendente a
mansioni equivalenti. Mentre il previgente testo della norma consentiva una
simile variazione a condizione che le nuove mansioni fossero «equivalenti
alle ultime effettivamente svolte», quello attualmente in vigore
permette l’assegnazione di «mansioni riconducibili allo stesso livello e
categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
Il giudizio di
equivalenza, pertanto, deve essere condotto assumendo quale
parametro non più il concreto contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal
dipendente, bensì solamente leastratte previsioni del sistema di classificazione
adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Ne consegue
che, a differenza che nel passato, è oggi legittimo lo spostamento del
lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in
precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove
mansioni siano aderenti alla specifica
competenza del
dipendente (come ritenuto in passato dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità: v., tra le più recenti, Cass. n. 17624 e n. 4989 del 2014).
In sostanza il
legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati
un regime analogo a quello previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 per
il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: così come
quest’ultima norma, disponendo genericamente che «Il prestatore di lavoro deve
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento […]», assegna
rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni,
con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti
collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita,
senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della
mansione (Cass. n. 7106 del 2014, n. 18283 del 2010, n. 11405 del 2010), alla
stessa maniera il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica
dell’equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte
all’accertamento del formale
livello di inquadramento del
lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel
livello.
Premesso che,
in difetto di qualsiasi norma transitoria, sicuramente la descritta novella
legislativa si applica anche ai rapporti di lavoro già in corso alla data della
sua entrata in vigore, il Tribunale ritiene che essa abbia rilevanza rispetto a
mutamenti di mansioni disposti prima del 25 giugno 2015e
in atto ancora dopo quella data.
In effetti –
spiega il giudice – il demansionamento del lavoratore costituisce una sorta di illecito “permanente”, nel senso
che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto
a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e
contratto, avrebbe diritto di svolgere (la giurisprudenza di legittimità ha
adottato una simile concezione della dequalificazione allorché ha dovuto
individuare il giudice munito di giurisdizione nelle controversie interessanti
dipendenti pubblici contrattualizzati in caso di demansionamento iniziato prima
e proseguito dopo il 30 giugno 1998, data che segna il discrimine tra la
giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nel contenzioso del lavoro
pubblico).
Conseguentemente,
la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore
di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare (a certe
condizioni) le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare va
necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e
contrattuale vigente giorno per
giorno; con l’ulteriore conseguenza che l’assegnazione di
determinate mansioni che deve essere considerata illegittima in un certo
momento, può non esserlo più in un momento successivo.
Orbene,
applicando una simile impostazione al caso di specie, il Tribunale conclude per
la sicura infondatezza delle doglianze sollevate dalla lavoratrice con
riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del
2015. Infatti, come già segnalato, dopo tale data è comunque legittima l’assegnazione di nuove
mansioni che siano riconducibili al livello di inquadramento cui appartiene il
dipendente.
Per le ragioni
appena esposte, nulla spetta alla lavoratrice a titolo di risarcimento del
danno per demansionamento per il periodo successivo al 24 giugno 2015, né può
essere accolta la domanda di condanna della datrice di lavoro all’assegnazione
di mansioni diverse da quelle attualmente svolte.
Per quanto
concerne la correttezza dell’operato della società nel periodo compreso tra il
maggio 2014 e il giugno 2015, ritiene il giudice che le mansioni svolte dalla
lavoratrice dopo il rientro presso la Fondazione ben potessero essere
considerate equivalenti a quelle espletate presso la società
distaccataria. Si trattava, infatti, di coordinare l’attività di una struttura
che si occupava di uno dei servizi che la Fondazione offriva ai propri iscritti
e che comportava la necessità di affrontare e risolvere questioni aventi
significativa rilevanza giuridica (come normalmente sono quelle scaturenti
dalla gestione di un contratto di assicurazione). Era dunque evidente
l’analogia con l’attività espletata presso la distaccataria, consistente
anch’essa nel coordinamento di una struttura che si occupava di un settore (la
gestione degli immobili di proprietà della convenuta) che comportava l’analisi
e la risoluzione di questioni di natura giuridica.
Né poteva
indurre a conclusione diversa la constatazione che, nei primi mesi successivi
al rientro dal distacco, l’attività svolta dalla lavoratrice fosse consistita
soprattutto nello studio della documentazione relativa alle competenze del
nuovo ufficio. Si era trattato, infatti, del periodo destinato all’acquisizione
delle conoscenze e delle prassi necessarie per svolgere efficacemente i nuovi
compiti assegnati dalla datrice di lavoro e, in particolare, quello di
coordinamento della struttura.
Ne consegue il
rigetto del ricorso.
Andrea Rosana
- 31 dicembre 2015
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