giovedì 14 gennaio 2016

Jobs Act: riforma delle mansioni applicabile a tutti i rapporti



Jobs Act: riforma delle mansioni applicabile a tutti i rapporti


Il Fatto
Una lavoratrice conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo al Tribunale, per quello che rileva in questa sede, di accertare e dichiarare che le mansioni in concreto da lei svolte, a seguito e per effetto dei provvedimenti datoriali oggetto di impugnazione, a decorrere dal 14 gennaio 2015 non potevano ritenersi equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile, a quelle precedentemente disimpegnate. In particolare, a decorrere dal 20 maggio 2014 e fino al 14 gennaio 2015, la lavoratrice lamentava di avere subito una vera e propria sottrazione di mansioni, posto che la Polizza Sanitaria Integrativa di cui ella avrebbe dovuto occuparsi, di fatto, era divenuta operativa solamente nel mese di gennaio 2015, a distanza di nove mesi dal provvedimento di rientro dal distacco.

 Chiedeva dunque:
– il ripristino delle mansioni in precedenza svolte e/o l’attribuzione di mansioni equivalenti;
– il riconoscimento del danno alla salute subito con condanna della società al relativo risarcimento alla salute nella misura non inferiore ad €. 50.00,00;
– la condanna al risarcimento degli ulteriori danni di natura non patrimoniale: danno morale, danno all’immagine, alla dignità personale e professionale, nella misura ritenuta di giustizia;
– la condanna al risarcimento del danno da dequalificazione professionale nella misura ritenuta di giustizia.
La lavoratrice imputava dunque alla società la violazione dell’art. 2103 del codice civile, per averla lasciata praticamente inoperosa dal 20 maggio 2014 al 15 gennaio 2015 e, successivamente a quest’ultima data, per averle attribuito mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte presso la società distaccataria.

La decisione del tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice. Com’è noto, l’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 ha integralmente sostituito l’art. 2103 del codice civile. Tra le tante novità introdotte dal legislatore, alcune riguardano anche l’esercizio del c.d. jus variandi orizzontale, vale a dire lo spostamento del dipendente a mansioni equivalenti. Mentre il previgente testo della norma consentiva una simile variazione a condizione che le nuove mansioni fossero «equivalenti alle ultime effettivamente svolte», quello attualmente in vigore permette l’assegnazione di «mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».

 Il giudizio di equivalenza, pertanto, deve essere condotto assumendo quale parametro non più il concreto contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal dipendente, bensì solamente leastratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Ne consegue che, a differenza che nel passato, è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come ritenuto in passato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: v., tra le più recenti, Cass. n. 17624 e n. 4989 del 2014).
In sostanza il legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: così come quest’ultima norma, disponendo genericamente che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento […]», assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 7106 del 2014, n. 18283 del 2010, n. 11405 del 2010), alla stessa maniera il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica dell’equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all’accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.
Premesso che, in difetto di qualsiasi norma transitoria, sicuramente la descritta novella legislativa si applica anche ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore, il Tribunale ritiene che essa abbia rilevanza rispetto a mutamenti di mansioni disposti prima del 25 giugno 2015e in atto ancora dopo quella data.
In effetti – spiega il giudice – il demansionamento del lavoratore costituisce una sorta di illecito “permanente”, nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto di svolgere (la giurisprudenza di legittimità ha adottato una simile concezione della dequalificazione allorché ha dovuto individuare il giudice munito di giurisdizione nelle controversie interessanti dipendenti pubblici contrattualizzati in caso di demansionamento iniziato prima e proseguito dopo il 30 giugno 1998, data che segna il discrimine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nel contenzioso del lavoro pubblico).
Conseguentemente, la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare (a certe condizioni) le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno; con l’ulteriore conseguenza che l’assegnazione di determinate mansioni che deve essere considerata illegittima in un certo momento, può non esserlo più in un momento successivo.
Orbene, applicando una simile impostazione al caso di specie, il Tribunale conclude per la sicura infondatezza delle doglianze sollevate dalla lavoratrice con riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2015. Infatti, come già segnalato, dopo tale data è comunque legittima l’assegnazione di nuove mansioni che siano riconducibili al livello di inquadramento cui appartiene il dipendente.
Per le ragioni appena esposte, nulla spetta alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno per demansionamento per il periodo successivo al 24 giugno 2015, né può essere accolta la domanda di condanna della datrice di lavoro all’assegnazione di mansioni diverse da quelle attualmente svolte.
Per quanto concerne la correttezza dell’operato della società nel periodo compreso tra il maggio 2014 e il giugno 2015, ritiene il giudice che le mansioni svolte dalla lavoratrice dopo il rientro presso la Fondazione ben potessero essere considerate equivalenti a quelle espletate presso la società distaccataria. Si trattava, infatti, di coordinare l’attività di una struttura che si occupava di uno dei servizi che la Fondazione offriva ai propri iscritti e che comportava la necessità di affrontare e risolvere questioni aventi significativa rilevanza giuridica (come normalmente sono quelle scaturenti dalla gestione di un contratto di assicurazione). Era dunque evidente l’analogia con l’attività espletata presso la distaccataria, consistente anch’essa nel coordinamento di una struttura che si occupava di un settore (la gestione degli immobili di proprietà della convenuta) che comportava l’analisi e la risoluzione di questioni di natura giuridica.
Né poteva indurre a conclusione diversa la constatazione che, nei primi mesi successivi al rientro dal distacco, l’attività svolta dalla lavoratrice fosse consistita soprattutto nello studio della documentazione relativa alle competenze del nuovo ufficio. Si era trattato, infatti, del periodo destinato all’acquisizione delle conoscenze e delle prassi necessarie per svolgere efficacemente i nuovi compiti assegnati dalla datrice di lavoro e, in particolare, quello di coordinamento della struttura.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Andrea Rosana - 31 dicembre 2015

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