"Il lavoro gratuito è illegale, e le autorità ispettive devono intervenire". Nota di Giorgio Cremaschi e Carlo Guglielmi
"Parteciperemo alla manifestazione del 28 Febbraio a Milano contro il Jobsact, contro il lavoro gratis per Expo e per difendere il valore del Primo Maggio dalle minacce del governo Renzi.
Saremo in corteo e in
piazza della Scala perché è il momento di far sentire la voce del lavoro che
intende resistere al più grave attacco ai suoi diritti e a quelli sociali dal
1945 ad oggi.
Oggi sono in discussione anche le più elementari norme
giuridiche e contrattuali, compresa quella che a una prestazione di lavoro deve
corrispondere una retribuzione. L'incredibile accordo sindacale sottoscritto da
Cgil Cisl Uil che autorizza il lavoro gratis non autorizza in alcun modo una
pratica completamente illegittima. Expo è una fonte di affari e speculazioni,
anche perseguite dalla magistratura, è una gigantesca impresa commerciale nella
quale gli unici a non ricevere nulla saranno le persone che la faranno
funzionare. Il lavoro gratis all'EXPO viola leggi e contratti sul piano
salariale, normativo, contributivo, su quello della sicurezza del lavoro, come
chiariamo nella nota tecnica allegata. Tutte le autorità ispettive pubbliche
devono intervenire essendo passibili in caso contrario di omissione di atti di
ufficio.
E in questo caso toccherà alla magistratura sul piano civile
e anche penale intervenire.
Preannunciamo quindi una vasta iniziativa legale a tutela
del lavoro che di volontario non ha nulla e che pertanto deve essere retribuito
e normativamente tutelato.
Il modello Expo di supersfruttamento del lavoro, esaltato da
governo e Confindustria , non deve passare."
Allegato: NOTA TECNICA
Il lavoro volontario trova nella legge quadro dell’11 agosto 1991, n. 266 il proprio punto di riferimento nel nostro ordinamento.
In particolare la legge prevede
• all’art. 2. che “per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
• All’art. 3. che “è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
E la Giurisprudenza ha da sempre affermato che “nel nostro ordinamento, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso” (Sentenza n.1833/2009 Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro); “non è sufficiente il «nomen iuris» di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro” (Sentenza 21 maggio 2008, n. 12964 Sentenza n.1833/2009 Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro).
Da ciò rileva come giammai la società Expo 2015 potrà attivare direttamente rapporti di volontario non essendo certo essa un ente solidaristico, tanto meno avvalendosi la stessa “in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Ma ugualmente non potrà ricorrere all’intermediazione di associazioni di volontariato stante nel presente caso l’assoluta assenza dei necessari “fini di solidarietà” imposti dalla legge visto l’applicazione dei volontari ad un evento esclusivamente orientato a fini di lucro.
Va altresì ricordato come secondo quanto indicato all’allegato 5 dell’accordo sindacale del luglio 2013, le mansioni dei volontari saranno: “accogliere i visitatori all’ingresso, indirizzare verso le biglietterie e le aree di prenotazione, dare informazioni, distribuire materiali” Si tratta all’evidenza di compiti afferenti alla tradizionale assistenza fieristica, disciplinari dal c.cn.l. e perfettamente sovrapponibili a quelle dei lavoratori subordinati. Al riguardo la già citata Sentenza 21 maggio 2008, n. 12964 ha rilevato come quando i “volontari” formalmente inseriti in una cooperativa in realta risultano “di fatto sostanzialmente prestanti la loro attività per il comune nell'ambito delle attività istituzionali del comune medesimo» si configura l’interposizione illecita di mano d’opera.
Il lavoro volontario trova nella legge quadro dell’11 agosto 1991, n. 266 il proprio punto di riferimento nel nostro ordinamento.
In particolare la legge prevede
• all’art. 2. che “per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
• All’art. 3. che “è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
E la Giurisprudenza ha da sempre affermato che “nel nostro ordinamento, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso” (Sentenza n.1833/2009 Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro); “non è sufficiente il «nomen iuris» di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro” (Sentenza 21 maggio 2008, n. 12964 Sentenza n.1833/2009 Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro).
Da ciò rileva come giammai la società Expo 2015 potrà attivare direttamente rapporti di volontario non essendo certo essa un ente solidaristico, tanto meno avvalendosi la stessa “in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Ma ugualmente non potrà ricorrere all’intermediazione di associazioni di volontariato stante nel presente caso l’assoluta assenza dei necessari “fini di solidarietà” imposti dalla legge visto l’applicazione dei volontari ad un evento esclusivamente orientato a fini di lucro.
Va altresì ricordato come secondo quanto indicato all’allegato 5 dell’accordo sindacale del luglio 2013, le mansioni dei volontari saranno: “accogliere i visitatori all’ingresso, indirizzare verso le biglietterie e le aree di prenotazione, dare informazioni, distribuire materiali” Si tratta all’evidenza di compiti afferenti alla tradizionale assistenza fieristica, disciplinari dal c.cn.l. e perfettamente sovrapponibili a quelle dei lavoratori subordinati. Al riguardo la già citata Sentenza 21 maggio 2008, n. 12964 ha rilevato come quando i “volontari” formalmente inseriti in una cooperativa in realta risultano “di fatto sostanzialmente prestanti la loro attività per il comune nell'ambito delle attività istituzionali del comune medesimo» si configura l’interposizione illecita di mano d’opera.
Qualunque attuazione che Expo 2015, pertanto, vorrà dare
alle previsioni di cui all’allegato 5 dell’accordo sindacale del luglio 2013
essa condurrà in ogni caso a alla costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato con il riconoscimento ai “volontari” della retribuzione e di tutte
le altre indennità e tutele previste dalla legge e dalla contrattazione
collettiva. E, in ogni caso, condurrà all’accollo a Expo 2015 di ogni ulteriore
conseguenze sanzionatoria e risarcitoria prevista dalla legge da cui la
responsabilità, anche personale, dei suoi dirigenti per danno erariale stante
la natura comunque pubblicistica dello stesso.
Giorgio Cremaschi Carlo Guglielmi
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