Esame dei provvedimenti sul lavoro varati dal governo Renzi
1 Decreto legge 20 marzo 2014
E’ stato
pubblicato il 20 marzo 2014 sulla
Gazzetta Ufficiale , e quindi è operativo a tutti gli effetti, il decreto
con cui il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 marzo, su proposta del Presidente
Renzi e del Ministro del Lavoro Poletti),
ha approvato disposizioni urgenti sul
contratto a termine e sul contratto di apprendistato, a cui è stato aggiunto in extremis un
articolo riguardante il rifinanziamento dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà per una somma complessiva di
15 mil. di Euro per l’anno in corso.
Del tanto
roboante JOBS ACTC che doveva ridurre la precarietà e rilanciare l’occupazione,
per ora
non c’è che un atto di
ulteriore liberalizzazione dell’accesso a queste due forme contrattuali che ne rende più precarie le condizioni di
lavoro , intervenendo anche a diminuire
le già misere retribuzioni degli apprendisti, e un intervento sulla documentazione di regolarità
retributiva delle imprese (DURC), che rende meno stringenti i controlli e
facilita le procedure per le aziende.
Ma vediamo più da
vicino quali sono le novità introdotte e quali effetti avranno sui relativi
rapporti di lavoro:
Il contratto di
lavoro a termine
Per
il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato
per il quale non è richiesto il
requisito della causalità.
Ciò
non vuol dire che obbligatoriamente i
contratti a termine dovranno avere durata triennale ( pericoloso eccesso di
tutela verso il lavoratore!), bensì che per qualsiasi attività, settore
merceologico e livello professionale sarà possibile stipulare contratti a
termine della durata fino a 36 mesi senza dover minimamente motivare da parte
dell’impresa le ragioni per cui si
ricorre ad un rapporto a termine piuttosto che a tempo indeterminato.
Quindi si dilata a dismisura quell’offesa già
operata dalla Fornero al principio secondo cui il “normale” rapporto di lavoro è
a tempo indeterminato, tutelato anche dalla legislazione europea (
Direttiva1999/70/CE),ma indubbiamente considerato da “rottamare” da parte del nostro
giovane governo. Infatti se ora le
statistiche ci dicono che oltre l’80%
dei nuovi rapporti avviene con contratti a termine, con questa novazione
indubbiamente il 100% sarà assicurato.
Inoltre
il provvedimento renziano interviene a modificare in peggio altre
due clausole della precedente normativa, quella relativa
al periodo di interruzione minimo necessario per attivare un nuovo contratto a
termine e quella del numero dei rinnovi
possibili.
Il
primo viene abolito, quindi da oggi sarà reiterabile un contratto a termine
senza soluzione di continuità e per le
proroghe ( la legge Fornero ne
aveva concessa una sola ) viene prevista la possibilità di attivarle fino ad un massimo di 8 volte entro il limite
dei tre anni. Unica condizione posta è che si riferiscano alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Viene,
infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell'organico complessivo del
datore di lavoro. Il decreto lascia comunque
alla contrattazione collettiva la possibilità di ampliare tale limite quantitativo ( che quindi può essere più ampio con modifiche pattuite anche solo a
livello aziendale) con particolare riferimento
alle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Infine è previsto che le imprese che occupano
fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare almeno un contratto a termine.
Con
queste modifiche introdotte è evidente che il contratto a termine viene
promosso come forma principale di nuova assunzione, con condizioni di
frammentazione continua del
rapporto ( durante i primi tre anni di
lavoro potresti essere licenziato e riassunto ogni 4 mesi !) con un effetto “ spada di Damocle” permanente sulla testa
del lavoratore, e con esito quasi certo al termine dei tre anni( cessazione e
avanti un altro !) , altro che contratto a garanzie crescenti !
Il contratto di
apprendistato
Per il contratto di apprendistato le modifiche introdotte non sono meno
devastati.
La
giurisprudenza del lavoro e gli uffici vertenze dei sindacati sono affollati di
casistiche che testimoniano come già oggi , questo contratto che avrebbe la sua ragione d’essere nella natura mista della sua
finalità , che dovrebbe rappresentare un efficace strumento di intreccio tra
formazione e lavoro, in effetti viene
abusato dalle imprese come strumento esclusivo di sottosalario,
sottoinquadramento e risparmio contributivo.
Come argine all’abuso padronale di questa tipologia contrattuale erano
state inserite nella disciplina del rapporto di lavoro alcuni obblighi per il datore di lavoro che
lo impegnavano ad erogare la formazione
al giovane, pena la possibile nullità del contratto di apprendistato e il
diritto per il lavoratore a vedersi riconosciuto il diritto al contratto a
tempo indeterminato dall’atto della stipula.
Ora, con un sapiente intervento chirurgico il
decreto del governo Renzi interviene a modificare proprio quelle clausole,
sicchè la finalità formativa diventa un requisito effimero.
In primo
luogo viene abolito l’obbligo a effettuare all’atto dell’assunzione la
stipula in forma scritta del piano formativo individuale ( che recava
obbligatoriamente anche la qualifica di partenza e quella da conseguire a
termine percorso e le modalità con cui veniva effettuato il processo formativo
interno ed esterno all’azienda ) ora invece si
prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova
.
Inoltre viene abolita l’obbligatorietà
della formazione cosiddetta “trasversale “ ovvero quella formazione ,
disciplinata dalle Regioni, svolta in forma
interna o esterna alla azienda e finalizzata alla acquisizione di competenze di
base e alla conoscenza della
legislazione del lavoro e contrattuale per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore nel triennio.
E’ evidente che trattandosi dell’unica parte
della formazione erogata non on the
job, si trattava dell’unica parte di formazione contro la cui non
ottemperanza l’apprendista poteva far ricorso per rivendicare la conversione
del rapporto a tempo indeterminato e il riconoscimento delle relative differenze retributive.
In questo modo senza piano formativo scritto e
senza obbligo di formazione pubblica è
evidente che la natura formativa del rapporto di lavoro viene completamente
tradita e l’apprendistato ridotto a mero
addestramento di mestiere, sottopagato.
Ad
aggravare questo snaturamento dell’istituto concorre un’altra norma inserita
nel decreto , per cui per la parte riferita alle ore di formazione ( come e da chi verranno quantificate se la
formazione si svolgerà solo durante lo svolgimento della mansione ?)l’apprendista sarà retribuito al 35% della paga oraria del livello contrattuale di inquadramento(
va ricordato che l’apprendista può già
essere inquadrato fino a due livelli
sotto al livello d’inquadramento previsto per la qualifica per cui è assunto !)
Ma il nuovo
decreto interviene a modificare anche un’altra norma che era quella che
vincolava le imprese ad avviare nuove
assunzioni di apprendisti solo a fronte della conferma a tempo indeterminato di
almeno del 50% di quelli conclusi nel triennio precedente.
Cancellando
completamente il comma che comprendeva tale previsione , il decreto nei fatti
riduce l’apprendistato ad una sottospecie
del contratto a termine, da cui si distingue per i vantaggi contributivi
e per il minore costo del lavoro per le imprese, per la durata , che per le imprese artigiane può essere
fino a 5 anni, non offrendo in cambio al
giovane lavoratore sicurezza né di formazione, né di
conseguimento della qualifica, né di stabilizzazione del rapporto di lavoro
a termine del contratto stesso !!!
·
Smaterializzazione del DURC
Il DURC,
documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa,
degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile, che il datore di lavoro deve esibire per qualsiasi richiesta di accesso
a finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, nonché in caso di accesso ispettivo da parte degli
ispettori del lavoro e del Ministero della
finanza .
Il Decreto legge prevede ora la
smaterializzazione del DURC, ( che significa non più l’obbligo a conservare in sede , in
forma cartacea e certificata dagli Enti
preposti, la relativa documentazione, ma prevede
semplicemente l’accesso al fascicolo per via informatica ) superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti alle
imprese.
Dietro
un intervento che si presenta
finalizzato alla facilitazione e snellimento delle procedure
burocratiche per le aziende, si può nei fatti ingenerare una prassi che rende
meno trasparenti e cogenti i controlli da parte degli organi di vigilanza e verifica .
1. DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Ma sempre nella seduta del 12 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha discusso e deciso
anche le linee guida di un un Disegno di
Legge Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle
procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme
contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi
di vita.
Del
contenuto del futuro disegno di legge,
che dovrà essere discusso i sede parlamentare e poi affiderà al ministro di
turno l’ emanazione della concreta disciplina
di riferimento , ci dà conto un lungo e
articolato comunicato della Presidenza del Consiglio , che sfata alcune
anticipazioni e battages pubblicitari
che si sono diffusi sui media nei giorni
e settimane precedenti, anche a seguito di
dichiarazioni ad effetto dello stesso Renzi, primo tra tutti che il cosiddetto contratto
unico a garanzie crescenti sarà alternativo alla pletora di forme
contrattuali precarie oggi in uso, infatti
il comunicato ufficiale parla
solo di una” ulteriore” tipologia
contrattuale.
Ma vediamo più da vicino i contenuti della politica renziana sul lavoro che il
consiglio dei ministri ha definito.
Quelle che
seguono sono le caratteristiche esplicitate nel comunicato ufficiale a cui
sono allegate alcune nostre prime
valutazioni ( nel testo in corsivo e tra
parentesi) che ne evidenziano i possibili rischi e le
profonde ambiguità nella realizzazione successiva:
·
Delega in materia di ammortizzatori sociali
La
delega ha lo scopo di assicurare un sistema universale per tutti i lavoratori
che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori,
di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale. A tal fine
vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- rivedere i
criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale; (quindi in tutti i casi di fallimento,
liquidazione, chiusura dell’attività aziendale, procedure concorsuali che non
prevedano la prosecuzione di attività, per cui oggi
si contrattano piani di investimento, rilancio produttivo e/o acquisizione da parte di terzi, programmi
produttivi, il rischio reale è che i
lavoratori siano semplicemente tutti licenziati .)
- semplificare le
procedure burocratiche anche con la
introduzione di meccanismi automatici di concessione; ( potrebbe portare al superamento
delle procedure obbligatorie di consultazione
sindacale e quindi perdita di qualsiasi
sede di verifica preventiva per i
lavoratori dei piani aziendali e delle loro ricadute occupazionali, nonché la
possibilità di contrattare strumenti alternativi, quali riduzioni di orario e/o
contratti di solidarietà)
- prevedere che
l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento
di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro; (non viene tuttavia spiegato attraverso quali meccanismi si dovrebbe
verificare che tutte le possibilità alternative sono state esperite)
- rivedere i limiti di durata, da legare
ai singoli lavoratori ( rischio che anche
nel caso della CIG, come è già avvenuto da tempo per le pensioni, prevalga un
criterio di erogazione legato alla storia contributiva dei singoli )
- prevedere una
maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
- prevedere una
riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i
diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
- rimodulare l’ASpI ( la nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla legge Fornero del
2012, che diventerà operativa a partire dal prossimo anno) omogeneizzando
tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
- incrementare la
durata massima dell’ASpI per i
lavoratori con carriere contributive più significative ( anche in questo caso la durata
dell’indennità è collegata alla pregressa storia contributiva dei singoli, con
buona pace per chi è stato sfruttato al nero, ha più periodi di precariato, è
stato truffato dai propri padroni !)
- estendere
l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo
in fase iniziale un periodo biennale di
sperimentazione a risorse definite;( rimangono
escluse le partite iva , le associazioni
in partecipazione e tutte le altre forme
di falso lavoro autonomo; nonchè gli studenti, gli stagisti, i dottorandi , i
neet e tutti coloro che non hanno avuto
un precedente rapporto di lavoro “in chiaro”, quindi non c’è traccia di un provvedimento universale contro la
disoccupazione che vada a intervenire su tutte le diverse forme di
disoccupazione e inoccupazione e sottocupazione e sfruttamento al nero, oggi dilaganti in particolare tra i giovani, ma
non solo )
- introdurre massimali in relazione alla
contribuzione figurativa ( il
criterio dei massimali contributivi
rischia di essere un ulteriore
penalizzazione per la pensione dei giovani e tutti coloro che hanno storie lavorative discontinue )
- valutare la
possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore
prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
( sussidio di povertà !)
- eliminare lo
stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere
assistenziale.
·
Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive
La
delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia
di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad
assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.
A
tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- razionalizzare
gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche
osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità
di trovare occupazione; ( che vuol dire individuazione di soggetti
“svantaggiati” su cui concentrare gli incentivi all’impiego: molto dipenderà
dai criteri di definizione e dalla misura e cogenza degli incentivi )
- razionalizzare
gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
- istituire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle
politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province
autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per
l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe
il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di
indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e
l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi
di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale,
esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità;( rischio che la partecipazione dei Sindacati alla definizione
delle linee d’indirizzo di questa nuova Agenzia nazionale e alla sua
gestione operativa, soppianti l’attuale sistema di contrattazione preventiva
sui livelli occupazionali e le crisi aziendali )
- razionalizzare
gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche
attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e
garantire l’invarianza di spesa;
- rafforzare e valorizzare l’integrazione
pubblico/privato per migliorare
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; ( principio che allude a riconoscimento
e valorizzazione di un sistema misto di gestione del mercato del lavoro non meglio
specificato per ruoli e funzioni e finanziamenti dedicati)
- mantenere in
capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere
garantite su tutto il territorio nazionale;
- mantenere in
capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di
programmazione delle politiche attive del lavoro;
- favorire il
coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
- valorizzare il
sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio
delle prestazioni erogate.
·
Delega in materia di semplificazione delle procedure e
degli adempimenti
La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione
e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di
lavoro, a tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- razionalizzare e semplificare le procedure e gli
adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo
di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere
burocratico ed amministrativo; eliminare e semplificare, anche mediante norme
di carattere interpretativo, le
disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi,
giurisprudenziali e amministrativi; (
tutti interventi che possono portare ad aumentare pratiche elusive da parte
delle imprese nella gestione dei
rapporti di lavoro ed indebolire la possibilità dei lavoratori di attuare strategie difensive e ricorrere alla giustizia ordinaria per le inadempienze subite )
- unificare le
comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es.
infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo
di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti
- promuovere le
comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti
cartacei;
- rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando
gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura
sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione
degli effetti della condotta illecita (a parità di costo); ( tema particolarmente delicato che vuol dire
rivedere l’intero sistema interventi
ispettivi e di verifica sulla correttezza
della gestione dei rapporti di lavoro e degli obblighi retributivi,
contributivi, assicurativi e di prevenzione della salute
da parte delle imprese, alleggerendo le sanzioni pecuniarie e inserendo invece un sistema
premiale per i comportamenti conciliativi; il riferimento alla parità dei
costi non potrà che comportare un forte
indebolimento della rete degli ispettori del lavoro e della loro operatività
sul territorio )
- individuare
modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via
telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo
connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di
lavoro;
- revisione degli
adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino
·
Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
Nel testo del
Comunicato della presidenza del Consiglio
si legge che “La delega è finalizzata a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale” quindi nessuna
allusione a diminuzione o cancellazione di forme o istituti contrattuali e
nemmeno di riduzione della precarietà
dei rapporti..
A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- individuare e analizzare tutte le forme
contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con
il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in
funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie
contrattuali;
-
procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie
contrattuali dei rapporti di lavoro, che
possa anche prevedere l’introduzione,
eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente
volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti
( eccolo qui il famoso “contratto unico” di
inserimento a tutele crescenti:
una ulteriore forma contrattuale da sperimentare in aggiunta e non in
sostituzione di altre e di cui per ora non vengono neanche accennate le
modalità, la durata, le tipologie operative a cui è destinato… tutto da
consegnare alla delega del governo e al
Ministro competente ?)
- introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a
tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle
parti sociali;( anche in questo caso come
per gli ammortizzatori sociali rimarrebbero fuori dalla sperimentazione tutte le forme
di falso lavoro autonomo, che sono le
nuove frontiere dell’abuso semilegale di rapporti di lavoro dipendente sotto
mentite spoglie !)
·
Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro
con le esigenze genitoriali
La
delega dichiara la propria
finalità nell’obiettivo di
contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. A tal fine
vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
- introdurre a carattere universale
l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano
contributi alla gestione separata ( si
spera che almeno per la maternità le prestazioni siano riconosciute anche alle
lavoratrici a partita IVA, alle
associate in partecipazione e a tutte
coloro che hanno falsi rapporti autonomi)
- garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate,
il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento
dei contributi da parte del datore di lavoro; ( non è chiaro se questa clausola è estesa anche alle partite IVA, in
quanto esse stesse sono responsabili dei versamenti effettuati )
- abolire la detrazione per il coniuge a
carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche
autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata
soglia di reddito familiare;( Questa
norma che sembrerebbe favorire la valorizzazione del lavoro femminile, rischia di essere un
clamoroso boomerang a sfavore delle famiglie monoreddito, in quanto la
detrazione per coniuge a carico viene attribuita oggi indipendentemente dalla
presenza di figli e senza soglie di
reddito, mentre la previsione del credito
a favore delle donne lavoratrici
verrebbe erogato solo alle madri di figli minori sotto una certa soglia di
reddito, così si caratterizza più come un assegno assistenziale rivolto
alle sole lavoratrici madri a basso
reddito che come strumento di promozione
dell’occupazione femminile in tutti i campi professionali e lavorativi. Va
ricordato inoltre che causa il dilagare della crisi , della disoccupazione e di forme
sempre meno garantite di rapporti di lavoro, si sta allargando la fascia di
lavoratrici, con e senza figli, che
percepiscono le detrazioni per il
coniuge a carico avendo in marito e compagno disoccupato , che in questo modo
si vedrebbero private di una parte del proprio reddito e non riconosciute nel
ruolo di breadwinner!)
- incentivare accordi collettivi volti a
favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di
produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con
l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non
autosufficienti; ( attenzione al part time non volontario !)
- favorire
l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico
– privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro
utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel
territorio in cui sono attivi.
Insomma un
programma di interventi che di nuovo non ha proprio niente e che ripercorre la logica già segnata dai
governi precedenti di spacciare per
razionalizzazione le diminuzioni
di controlli e verifiche sulla
correttezza dei rapporti di lavoro, di
restringere l’ambito di copertura
degli attuali ammortizzatori, invece di allargarla, di promuovere forme spurie
di nuovi rapporti di lavoro che invece che
favorire la qualità del lavoro, ne peggiorano sostanzialmente le
condizioni e offrono alle imprese nuove opzioni nel già ricco menù delle forme
di precariato a disposizione.
Con buona pace
del contratto a tempo indeterminato, dei processi di stabilizzazione del lavoro
precario e dell’art. 18 di cui è rimasto
ormai solo un pallido simulacro e di cui , comunque,” il rottamatore” ha fretta
di disfarsi completamente !
Barbara Pettine
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