sabato 29 marzo 2014

ILL.MO SIGNOR PREFETTO DI MILANO - ILL.MO SIGNOR QUESTORE DI MILANO


 ESPOSTO
I sottoscritti :
Graziano Gorla, in qualita di Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano;
Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano;
Renato Sacrestani, Presidente del Consiglio di Zona 3 
espongono
 
quanto  segue  all'Autorità  di pubblica  sicurezza  al  fine  di  valutare Ia sussistenza  di eventuali violazioni delle norme in materia di repressione del fascismo e divieto di apologia del fascismo.
Esposizione dei fatti:
 
II prossimo 29 aprile 2014 ricorrerà l'anniversario della morte di Sergio Ramelli e l'evento sarà ricordato con una manifestazione di commemorazione.
L'esperienza  degli  anni  passati  lascia  certamente presagire che tale pur legittima manifestazione  di  ricordo sarà il pretesto, come avvenuto in occasione    delle manifestazioni precedenti, per frange di neofascisti di tutta Italia per inscenare l'ennesima parata militare con l'utilizzo e Ia magnificazione di simboli neonazisti e neofascisti.
Le immagini delle edizioni precedenti della manifestazione restituiscono chiaramente tutto l'armamentario della simbologia nazista: sventolio di bandiere della Repubblica Sociale di Salò e di bandiere con Ia croce celtica, rosse e nere, volutamente con i colori del Terzo Reich; partecipanti schierati in file da cinque con i tamburi a scandire il passo; bastoni e decine di fiaccole, saluti romani e camicie nere; striscioni "ad onorare i camerati caduti'.
Alle edizioni precedenti hanno preso parte tutte le espressioni del neofascismo milanese: da Forza Nuova alia Fiamma  Tricolore a Casa Pound, con Ia partecipazione attiva di alcuni consiglieri comunali uniti dall'intento esaltante ed aspirante alia riorganizzazione fascista.
Si tratta di avvenimenti  gravi che, come tali, sono stati ampiamente stigmatizzati dalla stampa nazionale (Carriere  della  Sera  e  Repubblica)   ed internazionale  (Haaretz, quotidiano israeliano che ha pubblicato un preoccupato studio dal titolo "II Fascismo torna di moda").
 
Naturalmente, non si vuole mettere in discussione il fondamentale principio di libertà di manifestazione del proprio pensiero sancito dall'art. 21 della nostra Carta Costituzionale.
E' altresi vero, tuttavia, che tale principia incontra limiti ben precisi e anch'essi sanciti per Legge laddove si risolva nella apologia del fascismo.
 
Vengono in rilievo, in proposito, le disposizioni di cui alia Legge n. 645/1952 (cd. Legge Scelba ) ed alia Legge n. 205/1993 (cd. Legge Mancino).
 
In particolare, il secondo comma dell'art. 4 della Legge 645/1952,  cosi come modificato e introdotto proprio dalla Legge 205/1993, punisce con Ia reclusione da uno a tre anni e Ia multa, oltre all'interdizione dei pubblici uffici per un periodo di cinque anni, "chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti'.
La stessa Legge Mancino del 1993 , all'art. 2 comma 1, prevede una autonoma fattispecie penale laddove punisce con Ia pena della reclusione fino a tre anni e con Ia multa da 103 a 258 "chiunque,  in pubbliche riunioni, compia  manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della Iegge 13 ottobre 1975, n. 654" , ossia di quelli che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione  o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi  (il richiamo e alla Legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996 e pubblicata in GU n. 337 del 23.12.1975).

Si tratta, all'evidenza, di disposizioni fondamentali di garanzia  e rilievo internazionale dirette ad evitare ogni forma di tolleranza nei confronti di manifestazioni neonaziste ovvero di qualsiasi forma di incitamento all'odio razziale.
Sui punto, anche Ia Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere Ia sussistenza del reato di cui all'art. 2, comma secondo, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, sui presupposto che il gesto (il saluto romano), il simbolo (effigi o altro), istiga all'odio razziale e sconfina nell'incitamento alla violenza, proprio per "essere Ia manifestazione esteriore
propria ed usuale di organizzazioni, associazioni o gruppi Ia cui fede  e diretta a favorire Ia diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etico. Cosi Cass. pen., sez I, sentenza n. 25184 del17 giugno 2009 secondo cui:
"II "saluto romano" none espressione della possibilità di manifestare liberamente if proprio pensiero, ma e un gesto che istiga all'odio razziale, cioè che sconfina nell'istigazione alia violenza, e - quindi - come tale va punito ex articolo 2, legge 205193".
La Corte regolatrice ha ribadito il principia ormai acclarato del rilievo penale del "saluto romano" o "saluto fascista" poichè "di per se costituisce una manifestazione esteriore che rimanda,  per  comune  nozione  storica, all'ideologia fascista,  e  quindi  ad un'ideologia politica sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma a/ contrario, fortemente discriminante ed intollerante" ovvero  ad un "regime totalitario che ha emanato, tra l'altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali' (Cassazione, sentenza n.37390 dd. 11.10.2007).
Tale principio èstato, ancora pochi mesi fa, nuovamente ribadito dalla Suprema Corte, sez. I,   con Ia sentenza n. 39860 del 25 settembre 2013 secondo cui costituisce reato esibire una maglietta che inneggia al fascismo durante un evento sportive.
In altre parole, il saluto romano, gli slogan "viva il duce", etc. e comunque inneggiare al fascismo costituiscono apologia del fascismo.
Allo stesso modo, non e invocabile una presunta simbologia religiosa nell'esposizione in
simili manifestazioni di croci  celtiche, storicamente utilizzate  da tutti quei movimenti e partiti di estrema destra (ivi compreso quello che nella Francia di Vichy giuro fedeltà alia Germania nazista), che propagandano idee fondate sulla superiorità razziale.
Solo per completezza, si rammenta che Ia croce celtica comparve nel 1944 come mostrina speciale creata per i volontari francesi nelle Waffen-SS della futura divisione Charlemagne
adibita alla difesa contraerea di Monaco e combattè !'ultima battaglia, prima di arrendersi, a Berlino attorno al bunker di Hitler.
Successivamente fu scelto come emblema proprio delle forze naziste impegnate contro il popolo algerino e dal movimento Jeune Europe che si batte contro Ia decolonizzazione del Congo.
In Italia divenne negli anni settanta il simbolo delle organizzazioni giovanili dell'MSI, Fronte della Gioventù e FUAN, Ia struttura universitaria che nel 1975 realizzo le prime bandiere gialle con Ia croce celtica nera.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'esibizione della croce celtica rientra tra quei simboli Ia cui ostentazione viene dalla Legge Mancino ricondotta alla finalità della discriminazione razziale e realizza il reato di apologia del fascismo ogni qualvolta viene esteriorizzato e non solo, evidentemente, all'interno di uno stadio tra il pubblico di una partita di calcio.
Tornando alla imminente manifestazione milanese, è innegabile che gridare slogan fascisti sollevando, in segno di saluto romano, braccia tatuate di fasci littori nel corso di un rito apologetico collettivo, marciare a suon di tamburo rigidamente inquadrati, sventolando le bandiere fasciste e con Ia croce celtica equivale ad insultare apertamente Ia sensibilità di tutti coloro che, net rispetto delle norme della Repubblica, credono nella democrazia, nella parità delle razze e dei diritti degli uomini  e disapprovano i crimini compiuti dal regime
fascista.
Sul punto, è assai pertinente l'insegnamento della Suprema Corte nella citata sentenza
n. 25184 del17  giugno 2009 secondo cui il saluto romano "costituisce una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni, associazioni o gruppi di cui alla I. n. 205 del 1993, Ia quale, net contesto e nell'ambiente in cui era stata compiuta, era non solo idonea a provocare  adesioni e consensi  tra le numerose persone  presenti, ma era inequivocavilmente diretta a favorire Ia diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico".
E' Ia stessa Suprema Corte, peraltro, ad escludere Ia possibilità di invocare at riguardo il
principio della libertà di espressione  sui presupposto che tali idee non contrastano con
!'art. 21 Costituzione "in quanta Ia libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di
tipo razzista, opportunamente rimarcando, tra l'altro, come l'incitamento alia discriminazione o alia violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un "quid pluris" rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali."
E ciò, evidentemente, proprio perche l'ideologia fascista e un disvalore politico che, come tale, e in contrasto con  i valori della  democrazia espressi nella  nostra stessa Carta
Costituzionale.
Ne deriva che Ia manifestazione del 29 aprile, nelle sue edizioni precedenti oltre ad avere certamente offeso Milano, città Medaglia d'Oro della Resistenza, costituisce altresi una palese violazione delle leggi poste a tutela del bene giuridico piu importante da tutelare, vale a dire Ia nostra Democrazia.
Nei fatti sopra esposti, peraltro, Ia illegittima attività di esaltazione del fascismo e della sua simbologia  viene  perpetrata  in  pubblico,  alla  presenza  e  con  Ia  partecipazione  di numerose persone e, attraverso Ia riesumazione di riti e comportamenti usuali al fascismo: tali fatti possono determinare Ia volontà di adesione a quei nefandi principi.

Tutto ciò premesso

e al fine di evitare che simili offese, veri e propri reati, possano essere reiterate, riservando ogni più opportuna azione, riteniamo di esporre questi accadimenti,

confidiamo

che le Autorità competenti possano preventivamente porre in essere ogni più opportuna misura diretta ad evitare che il prossimo 29 aprile 2014 si debba assistere a palesi espressioni di apologia del fascismo.
La Legge n. 122 del 1993, infatti, prevede espressamente all'art. 5 Ia possibilità di attività preventiva di polizia e all'art. 6 Ia facoltà di arresto in flagranza.


 

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