Jobs Act e ‘demansionamento facile': nel ciclone finiscono lavoro e professionalità
Dal 7 marzo 2015, le prime disposizioni del Jobs Act sono ufficialmente entrate in vigore. Inoltre sono già al
vaglio quelle relative alle tipologie contrattuali e al cosiddetto
demansionamento che, se combinate con quella sul contratto a
tutele crescenti, metteranno a repentaglio prerogative e tutele del
lavoratore, scatenando conseguenze deflagranti. E’ in fase di varo la norma che
prevede a tutti gli effetti “il demansionamento facile”, ipotesi
che è e sarà applicabile a tutti i rapporti di lavoro, senza alcuna
distinzione. Se non si accetterà (e di buon grado) il demansionamento, il
rischio sarà quello di perdere il lavoro.
Ma vediamo nel dettaglio la situazione.
L’articolo 2103
del Codice Civile, nella formulazione (ancora per poco) in vigore, tutela
il lavoratore e nello specifico la sua professionalità. La norma, infatti,
prevede la tutela della professionalità come espressione del
lavoro dell’individuo e della sua personalità. Ad esempio, a un responsabile di
produzione, capo reparto in un negozio o IT manager, fino ad ora tutto poteva
succedere fuorché di ritrovarsi a svolgere mansioni quali l’addetto alla
produzione, commesso, centralinista e così via.
Certo, ci sono stati casi in cui i giudici hanno consentito
accordi di dequalificazione come alternativa al
licenziamento, e in altre circostanze le aziende hanno raggiunto accordi
validati in sedi protette (come sindacati o altro), ma si è trattato pur sempre
di casi eccezionali, in presenza di una norma che non consente l’impoverimento
del lavoratore, del suo bagaglio di conoscenze, competenze, contatti ed
esperienze.
Nella nuova disposizione, in via di approvazione, invece,
troviamo un deterioramento delle tutele del lavoratore, per
decisione unilaterale del datore di lavoro e in presenza di un
semplice riassetto dell’azienda. In altre parole, l’azienda potrà decidereautonomamente di
collocare il lavoratore su un gradino più basso, se ritiene che il suo ruolo
non serva più o che occorrano competenze che lui non possiede. Scenderà anche
di un gradino in tutti i casi in cui i contratti aziendali lo prevederanno come
ad esempio particolari esigenze di produzione, commerciali, o altro (anche se
le organizzazioni, certamente, porranno parecchie barriere all’abuso di simili
pratiche).
In teoria, è previsto che il lavoratore riceva adeguata
formazione al momento del cambio di ruolo. Ma che succede se l’azienda decide
di non rispettare questo obbligo? Niente.
Un contesto pericoloso, quindi, in cui il lavoratore potrà
essere impiegato in mansioni completamente diverse dalla proprie, pur
conservando lo stesso livello formale, ma a discapito di conoscenze e
competenze acquisite negli anni, base della propria forza e potere
contrattuale.
Ma non finisce qui. L’azienda potrà definire in sedi
“protette” (Direzione territoriale del lavoro, eccetera) accordi
individualiche modificheranno mansioni e retribuzione dei lavoratori, sì
nel tentativo di salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti, ma di fatto
per procedere a dequalificazioni incontrollate.
Il rischio? Che il lavoratore si trovi a vivere una discesa
professionale anche di svariati livelli, con relativa sforbiciata aretribuzione,
orario di lavoro, eccetera. Con l’aggravante che, per salire di grado o
livello, il lavoratore, invece, dovrà ricoprire la mansione corrispondente per
almeno sei mesi, e non più tre.
In questo scenario fortemente compromesso, occorre
orientarsi per capire quali strumenti hanno i lavoratori per
tutelarsi dal rischio non solo di perdere il lavoro, ma anche di perdere
professionalità e dunque, in prospettiva, la possibilità di un miglioramento
delle proprie condizioni, anche in altra realtà lavorativa (italiana o estera).
Eventuali discriminazioni da parte dell’azienda continueranno a essere vietate e
considerate illecite, consentendo al lavoratore di esercitare il
diritto a rioccupare la posizione lavorativa precedente e a richiedere il
risarcimento per i danni subiti.
Demansionare per ragioni discriminatorie, marginalizzare
totalmente, demansionare per ritorsione. Queste e numerose altre condotte
saranno sempre e comunque censurabili. La raccomandazione per i lavoratori è di creare
una buona rete di contatti sia interni che esterni all’azienda
(sindacato, avvocati giuslavoristi, ecc.) per poter intervenire
tempestivamente, segnalare, denunciare o semplicemente far verificare tali condotte,
che compromettono non solo la professionalità, ma anche la salute e la vita dei
lavoratori in quanto persone.
Di Annalisa Rosiello e Tatiana Biagioni
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