malattia e visite fiscali, le nuove regole dal 2015 -
da http://www.laleggepertutti.it/
del 20-05-215
In caso di malattia, vi sono diversi adempimenti che il
dipendente deve svolgere, per dimostrare la legittimità della sua assenza. In
primo luogo, il lavoratore deve richiedere al medico curante l’invio telematico
all’INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di
mezza giornata), entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato
l’evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento
al datore entro due giorni.
In caso di mancata guarigione, dovrà poi
richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della
malattia. Se il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato
rilasciato dalla Guardia Medica.
Per comprovare la legittimità dell’assenza, tuttavia,
l’esibizione dell’attestazione medica non costituisce l’unico adempimento, ma
vi è l’ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita
fiscale.
Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei
Lavoratori [1], atto a verificare non, come erroneamente si
ritiene, la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l’esistenza o
meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione.
Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che
dall’Inps: sono previste, sia per i lavoratori pubblici che privati, differenti fasce
di reperibilità e regole cui attenersi, che sono variate a partire dal 2015:
conoscerle è molto importante, poiché, in caso di violazioni, si andrà incontro
a sanzioni.
Per quanto concerne gli Statali ed il
personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l’intera settimana,
festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00,
e dalle 15:00 alle 18:00; pertanto, nei predetti orari, i soggetti
interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel
certificato, ed attendere la visita del medico fiscale.
Sono presenti, poi, alcune regole particolari per il
personale del comparto scuola [2]: difatti, il Dirigente Scolastico
può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno , solo per assenze
immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo
festivi o domeniche, ma anche giorni liberi).
Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di
reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né
per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a
rischio la vita del lavoratore, d’infortunio sul lavoro, patologie per causa di
servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all’invalidità
attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero.
Il medico fiscale ha il compito di verificare, anzitutto,
l’esistenza della patologia, nonché di analizzarla, assieme alle condizioni
generali del soggetto: ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di
variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica.
In caso di riduzione della prognosi, dovrà
essere fornita una dettagliata motivazione; il dipendente avrà,
conseguentemente, l’obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal
medico fiscale.
In caso di assenza immotivata o d’impossibilità
all’accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà
negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà
diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono
comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito
all’assenza.
Può capitare, ad esempio, che il soggetto debba allontanarsi
per sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti diagnostici: in questo
caso, dovrà fornire una comunicazione preventiva al datore o
all’amministrazione , ed utilizzare, come giustificativo, l’attestazione di
quanto effettuato.
Non possono essere, invece, invocati a propria difesa il
malfunzionamento del citofono, i difetti uditivi personali, o l’effettuazione
di qualsivoglia incombenza: la Cassazione, difatti, ha stabilito ormai da tempo [3] il
principio per cui è responsabilità del dipendente ridurre al minimo i disagi e
predisporre ogni accorgimento utile per consentire l’effettuazione della
prestazione da parte del medico.
Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal
proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale
avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione
dell’assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le
sanzioni , pur sussistendo l’evento morboso, saranno comunque applicabili.
[1] Art. 5, Legge 300/70.
[2] Art. 55 septies , Co.5, D.
Lgs. n. 165/2001.
[3] Cass. Sent. 14/09/ 1993 n. 9523.
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