LA RIFORMA
COSTITUZIONALE IN SINTESI.
SCHEDA/COMMENTO DEL
PROF. AZZARITI
La Riforma
Costituzionale: La fine del bicameralismo perfetto e la
riduzione delle funzioni del Senato, eliminato il rapporto di
fiducia tra il Governo e il Senato. Sarà la sola Camera ad accordare o revocare
la fiducia al Governo.
In raccordo con la legge
elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), che assicura una maggioranza
assoluta dei seggi all’unica lista che ottiene il miglior risultato (al primo
turno se supera la soglia del 40% dei voti espressi; al ballottaggio senza la
previsione di una soglia di partecipazione, dunque anche nel caso di una
astensione maggioritaria), si produrrà l’effetto che un solo partito potrà
formare il Governo e ottenere la fiducia alla Camera, anche se espressione di
una esigua minoranza di votanti.
Differenziate le
funzioni delle Camere:
·
alla Camera dei deputati
sono attribuite la rappresentanza della Nazione, la funzione legislativa, la
funzione di indirizzo politico e quella di controllo dell’operato del Governo;
·
al Senato della
Repubblica sono attribuite la rappresentanza delle Istituzioni territoriali, la
partecipazione al procedimento legislativo, la funzione di raccordo tra lo
Stato e gli enti territoriali e la valutazione delle politiche pubbliche e
dell’attività delle pubbliche amministrazioni.
Mentre è chiaro il ruolo
politico-costituzionale della Camera dei Deputati, risulta indeterminato e
confuso il ruolo del Senato: rappresenta gli enti territoriali, ma svolge anche
altre funzioni non omogenee.
La composizione e
l’elezione del nuovo Senato.
Il Senato non è più
eletto a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati resta l’unica
Camera eletta direttamente dai cittadini.
·
Viene ridotto il numero
complessivo dei senatori a 100 (rispetto ai 315 senatori attuali), dei quali:
- 74 saranno consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in sede di elezione degli stessi Consigli;
- 21 saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, nella misura di uno per ciascuno, fra tutti i sindaci dei comuni della Regione;
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (con mandato di sette anni non rinnovabile).
·
La modalità di scelta
dei Senatori è rimasta del tutto indeterminata. Non sciolta l’alternativa tra elezione
indiretta (da parte dei Consigli regionali) o diretta (da parte del corpo
elettorale), si è rinviata ad una successiva legge ordinaria.
Non è stato chiarito in che modo verranno scelti i 21 sindaci. Anche in questo caso sarà la legge ordinaria a specificarlo.
Non è stato chiarito in che modo verranno scelti i 21 sindaci. Anche in questo caso sarà la legge ordinaria a specificarlo.
·
È stata introdotta una
figura di senatori del tutto nuova: di nomina Presidenziale “a tempo” (anziché
“a vita”, com’è adesso). La durata di sette anni è la stessa della durata del
mandato presidenziale, il che collegherà questi senatori ai Presidenti in
carica, con un’attenuazione della autonomia istituzionale.
·
Stravolgimento del
procedimento legislativo. Stravolto il procedimento legislativo: la
partecipazione paritaria delle due Camere sarà limitata a un numero definito di
leggi bicamerali (leggi costituzionali e leggi in materia di elezione del
Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali).
Per tutte le altre
leggi, il Senato potrà solo proporre modifiche sulle quali la Camera si
pronuncia in via definitiva.
Introdotto il giudizio
preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali delle Camere: è
riconosciuta ad un terzo dei senatori o ad un quarto dei deputati la
possibilità di sottoporre alla Corte Costituzionale le leggi elettorali prima
della loro promulgazione.
L’iter di formazione
delle leggi si complica: sono una decina le diverse modalità previste di
approvazione di una legge. È forte il rischio di aumentare il contenzioso
davanti alla Corte costituzionale. Saranno i Presidenti di Camera e Senato a
risolvere i (prevedibilmente numerosi) casi controversi, ovvero se seguire
l’uno o l’altro iter di formazione.
Il giudizio preventivo
di costituzionalità sulle leggi elettorali rischia di politicizzare il giudizio
della Corte costituzionale: esso avverrà subito dopo l’approvazione delle legge
e sarà di natura generale e astratta. La Corte costituzionale – mediante una
dichiarazione del Presidente della Corte – si era opposta a questa nuova
competenza. Non è stato definito il rapporto tra questa nuova competenza
(sindacato in via preventiva) e quella attualmente svolta (sindacato in via
successiva): potrà una legge elettorale essere sindacata anche successivamente?
E che influenza eserciterà il giudizio preventivo su quello successivo?
Nuovo sistema di
elezione degli organi costituzionali di garanzia
·
Modificato il sistema di
elezione del Presidente della Repubblica in conseguenza della riduzione del
numero dei senatori: per l’elezione del Presidente da parte del Parlamento in
seduta comune (630 deputati + 100 senatori) sono richieste le seguenti
maggioranze qualificate:
− 2/3 dell’assemblea dal primo al terzo scrutinio;
− 3/5 dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio;
− 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.
Modificato anche il sistema di elezione dei giudici costituzionali: dei cinque giudici di espressione parlamentare, tre saranno nominati dalla Camera e due dal Senato.
− 2/3 dell’assemblea dal primo al terzo scrutinio;
− 3/5 dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio;
− 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.
Modificato anche il sistema di elezione dei giudici costituzionali: dei cinque giudici di espressione parlamentare, tre saranno nominati dalla Camera e due dal Senato.
·
Aumenta il peso della
Camera nella scelta del Capo dello Stato. In raccordo con la legge elettorale
n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), aumenta in proporzione il peso del partito che
ha – grazie al premio elettorale conseguito per poter formare il Governo – la
maggioranza alla Camera. La previsione delle diverse maggioranze qualificate è
stato proposto per compensare lo sbilanciamento a favore del partito che ha la
maggioranza dei seggi alla Camera (oltre ai propri rappresentanti in Senato)
tende a preservare il carattere “non maggioritario” della scelta del Presidente
della Repubblica, che rappresenta l’unità nazionale. Dal settimo scrutinio,
però, la maggioranza dei 3/5 è calcolata “sui votanti” e non “sui componenti”.
Non può escludersi dunque un Presidente eletto con maggioranze parlamentari
ridotte (qualora una o più forze politiche decidano di non presentarsi al
voto).
·
L’elezione dei due
giudici costituzionali da parte del Senato introduce una logica di parte (il
Senato rappresenta le istituzioni territoriali) entro un organo di garanzia
costituzionale non territoriale, bensì costituzionale.
Prerogative
del Governo
- Ammessa la possibilità per il Governo di chiedere alle Camere la votazione prioritaria dei disegni di legge dichiarati essenziali per l’attuazione del programma di governo.
- Questo comporta che: il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno;
- il disegno di legge
prioritario dovrà essere sottoposto alla pronuncia in via definitiva della
Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni;
sono ridotti della metà i termini già esigui per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato.
Tale procedura di esame
e votazione prioritaria è esclusa per: le leggi ad approvazione paritaria di
camera e Senato, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di concessione
dell’amnistia e dell’indulto e la legge che reca il contenuto della legge di
bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l’equilibrio di bilancio.
Introdotti alcuni
vincoli alla decretazione d’urgenza, peraltro oggi già fissati dalle leggi
ordinarie e dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale: la
possibilità di ricorso al decreto-legge è espressamente esclusa per le leggi in
materia costituzionale ed elettorale, le deleghe al Governo, l’autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali, l’approvazione di bilanci e il
ripristino di norme che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime.
Vengono introdotti
alcuni limiti con riferimento alla decretazione d’urgenza, compensati dalla
possibilità data al Governo di far approvare i disegni di legge entro termini
certi. Alla compressione dell’autonomia della Camera (obbligata a esprimersi
entro un tempo prefissato) si somma l’aumento del potere del Governo in
Parlamento.
Il
rapporto tra lo Stato e le istituzioni territoriali: la nuova riforma del
Titolo V
·
Abolita la legislazione
concorrente tra Stato e Regioni, per come delineata dalla riforma del titolo V
del 2001, e rivisto conseguentemente il perimetro delle materie di competenza
esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.
·
Ricondotte alla
competenza esclusiva dello Stato alcune materie, già concorrenti, tra cui:
grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; promozione della concorrenza;
tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; politiche sociali;
istruzione e formazione professionale.
·
Introdotta la cosiddetta
“clausola di supremazia statale”: ai fini della tutela dell’unità giuridica o
economica della Repubblica o dell’interesse nazionale, si è previsto che su
proposta del Governo – che se ne assume pertanto la responsabilità – la legge
statale possa intervenire anche in materie di competenza esclusiva delle
Regioni.
·
Abolite le Province
quali organi costituzionali dotati di funzioni e poteri propri.
·
Abolito il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
·
Eliminata la competenza
concorrente e re-introdotta la “clausola di supremazia”, il potere legislativo
delle Regioni si riduce. Sembra ci si allontani dal modello “solidale” di
federalismo (basato sulla leale collaborazione e la “concorrenza” tra le
funzioni), per avvicinarsi al modello “competitivo” (basato sulla netta
separazione tra Stato e Regioni e tra Regioni).
Si è conservato il vecchio criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (il criterio delle materie) che è stato indicato dalla Corte costituzionale come un fattore di destabilizzazione. Non si è colta l’occasione per passare ad un criterio diverso (ad esempio quello delle funzioni) che potesse effettivamente semplificare e ridurre il contenzioso tra centro e periferia.
La concorrenza tra la funzione legislativa dello Stato e quella delle Regioni, formalmente eliminata, in realtà avrà ancora la possibilità di essere esercitata in tutte quelle materie dove la competenza esclusiva dovrà limitarsi alle “disposizioni generali e comuni”. Questa nuova formulazione appare di incerto significato: dovrà intervenire la Corte costituzionale a chiarirne la portata.
L’abolizione delle Province elimina la “copertura costituzionale”, ma non produce l’effetto automatico della cancellazione di questi enti territoriali, che potranno continuare ad essere regolati dalla legge, almeno fin tanto che la maggioranza e il Governo lo riterrà utile.
Si è conservato il vecchio criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (il criterio delle materie) che è stato indicato dalla Corte costituzionale come un fattore di destabilizzazione. Non si è colta l’occasione per passare ad un criterio diverso (ad esempio quello delle funzioni) che potesse effettivamente semplificare e ridurre il contenzioso tra centro e periferia.
La concorrenza tra la funzione legislativa dello Stato e quella delle Regioni, formalmente eliminata, in realtà avrà ancora la possibilità di essere esercitata in tutte quelle materie dove la competenza esclusiva dovrà limitarsi alle “disposizioni generali e comuni”. Questa nuova formulazione appare di incerto significato: dovrà intervenire la Corte costituzionale a chiarirne la portata.
L’abolizione delle Province elimina la “copertura costituzionale”, ma non produce l’effetto automatico della cancellazione di questi enti territoriali, che potranno continuare ad essere regolati dalla legge, almeno fin tanto che la maggioranza e il Governo lo riterrà utile.
Strumenti di democrazia diretta
·
Viene innalzato fino a
150mila (attualmente 50mila) il numero delle firme richieste per la loro
presentazione alle Camere dei i disegni di legge d’iniziativa popolare. Si
vincolano i Regolamenti parlamentari a prevedere, per questi disegni di legge,
tempi certi di esame e votazione.
·
Viene modificato
l’istituto del referendum abrogativo, con l’introduzione di un doppio quorum:
•
in caso di
sottoscrizione della proposta da parte di 500mila elettori, per la validità
della consultazione sarà necessaria la partecipazione al referendum della
maggioranza degli aventi diritto al voto;
•
in caso di
sottoscrizione della proposta da parte di 800mila elettori, sarà sufficiente la
partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera
dei deputati.
·
Gli strumenti di democrazia
diretta non vengono favoriti: da un lato si prevede l’innalzamento del numero
delle firme necessarie per poter presentare disegni di legge d’iniziativa
popolare, dall’altro si rinvia ai Regolamenti parlamentari di stabilire le
regole per la presa in esame da parte delle Camere.
Si introduce un doppio quorum di validità del referendum in base al numero si sottoscrittori. Si semplifica assai una questione in realtà molto complessa.
Si introduce un doppio quorum di validità del referendum in base al numero si sottoscrittori. Si semplifica assai una questione in realtà molto complessa.
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