martedì 22 dicembre 2015

RICORSO DECRETO LEGGE SU PENSIONI



Note e indicazioni fornite in data 21.12.2015 per fare ricorso davanti al giudice del lavoro in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015, contro il decreto legge 21.5.2015 n.65 (governo Renzi) convertito in legge n.109/2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.166 del 20.7.2015.
Cari/e compagni/e,

circa sei mesi fa alcuni compagni della città e della provincia di Milano – su indicazione e suggerimento del collettivo pensionati di Milano dell’Area sindacale “Il sindacato è un’altra cosa-opposizione Cgil” – hanno presentato istanza in via amministrativa alla Direzione INPS (competente per città o territorio di residenza di ogni ricorrente), usando il testo del modulo a suo tempo a voi fornito e che riteniamo opportuno allegare in copia alla presente.



Lo scopo dell’istanza era quello di ottenere il “rimborso totale e in unica soluzione, con relativa rivalutazione ed interessi, degli importi relativi alla mancata perequazione della pensione per gli anni 2012-2013 e seguenti, nonché l’adeguamento dell’assegno di pensione per gli anni 2014-2015”.
Nell’ultima parte dell’istanza amministrativa inoltrata c’è la seguente espressione: “La presente ad ogni effetto di legge, con avvertimento che in caso di mancato, negativo o intempestivo riscontro [il ricorrente] adirà le vie giudiziali …”.
SINTETIZZANDO, la Corte Costituzionale con sentenza 70/2015 ha dichiarato illegittima la drastica riduzione della rivalutazione delle pensioni e la corresponsione di una “elemosina” sugli arretrati – stabilita col decreto-legge n. 65 del 21.5.2015 (governo Renzi) successivamente convertito in legge – prevista per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte e inferiori a sei volte il minimo INPS, ai valori dell’anno 2011.
IN PRECEDENZA, l’azzeramento della rivalutazione delle pensioni era stato disposto con decreto-legge n. 201 del 6.12.2011 dal governo Monti-Fornero (il cosiddetto decreto “Salva Italia”), convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011.
ALLO STATO DEI FATTI, i pensionati che avevano importi di pensioni lordi mensili compresi al mese di novembre 2011tra 3 volte e 6 volte il minimo INPS (468 euro) – hanno tuttora diritto – se sono interessati – a presentare istanza, prima – in via amministrativa – alla competente Direzione INPS e, poi  in caso di mancato, negativo o intempestivo riscontro da parte dell’INPS - potranno eventualmente adire le vie giudiziali, ricorrendo al giudice del lavoro.

A Milano e provincia da sei mesi ad oggi si è determinata le seguente situazione:
·        tre risultano essere i/le compagni/e che hanno presentato alla competente Direzione INPS istanza in via amministrativa, usando il sistema on-line e utilizzando il codice PIN, per ottenere il rimborso totale della perequazione pensionistica e l’adeguamento dell’assegno per il 2014 e 2015 (all’epoca il D.L.65/2015 non era stato convertito in legge).
L’INPS ha risposto a tutti:“Ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento in
     materia di ricorsi amministrativi, l’istanza inoltrata è inammissibile, in
     quanto non non sono trascorsi i termini di legge (120 gg.) per l’adozione del
            provvedimento di ricalcolo delle pensioni di cui la S.V. è titolare,
            al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della
            Corte Costituzionale n.70 del 2015.
            Inoltre l’art. 1 del decreto-legge n. 65/2015, pubblicato il 21/5/2015
            modifica l’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
            modificazioni, dalla legge n. 2014 del 2011 per dare attuazione alla
            sentenza succitata, e prevede che le somme arretrate dovute siano
            corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015”.
Il sistema on-line con l’utilizzo del codice Pin è il metodo maggiormente 
            usato e più efficace per qualsiasi ricorso amministrativo in ogni materia                                                                
            nei confronti dell’INPS (almeno di Milano).

·             una decina circa di altri/e compagni/e risulta che abbiano presentato
     domanda usando il modello (allegato a questa nota) e abbiano spedito         
           l’istanza alla Direzione INPS competente, a mezzo raccomandata con     
           ricevuta di ritorno, al fine di ottenere il rimborso totale della perequazione 
           delle pensioni per gli anni passati e l’adeguamento per quelle future. (Anche
all’epoca di queste istanze il D.L.65/2015 non era stato convertito in legge).
           Risulta che a nessun ricorrente l’INPS abbia dato risposta, anche se gli
           interessati sono in possesso di ricevuta di ritorno della raccomandata inviata.
           Lo Studio Legale di Milano, contattato in questi giorni, ha espresso
           l’opinione che è opportuno che tutte le istanze di rimborso totale, inoltrate
           con raccomandata e ricevuta di ritorno (e per le quali l’INPS non ha dato
           risposta), vengano rifatte e rispedite usando il sistema on line e utilizzando
           il codice PIN.
           Lo Studio Legale interpellato è disposto ad inoltrare tali
           istanze mediante il sistema on-line e usando il codice PIN per ogni
           pensionato che intendesse richiedere all’INPS i rimborsi spettanti e
           decidesse di fare il ricorso giudiziario.   

LE NOTE E LE INDICAZIONI DESCRITTE sono finalizzate a predisporre quanto prima possibile un ricorso davanti al giudice del lavoro, nonché a informare dell’iniziativa i pensionati che hanno diritto al rimborso per la mancata perequazione pensionistica e sono intenzionati ad ottenerla.
IL RICORSO SARA’ FATTO dallo “Studio Legale dell’avvocato Stella Lanzafame” con sede a Milano in Viale Premuda 10, tel. 02-5510013, con cui collaborerà lo “Studio Legale dell’avvocato Roberto Fortunato” con sede a Milano in Via Ripamonti 66, tel. 02-5390091.
IL NUMERO OTTIMALE di ricorrenti è di 10-12 pensionati.
UN NUMERO SUPERIORE di pensionati intenzionati a ricorrere potrebbe comportare un altro ricorso aggiuntivo.
IL COSTO DI QUESTO RICORSO (a cui potrebbe seguire l’esigenza di farne altri) è di 150 euro pro-capite.

Se un pensionato decide di fare ricorso con l’Avv.Lanzafame, dovrà recarsi presso il suo Studio per depositare la firma per il mandato.

L’ESITO VITTORIOSO DELLA VERTENZA – riguardante il rimborso totale e in un’unica soluzione con rivalutazione ed interessi sulle pensioni per il 2012 e 2013 e l’adeguamento dell’assegno di pensione per il 2014 e 2015 – dipende anche dal numero di ricorsi giudiziali che saranno fatti dai pensionati su tutto il territorio nazionale.

AFFINCHE’ POSSANO ESSERE RECAPITATI ALLO STUDIO LEGALE DELL’AVV. STELLA LANZAFAME GLI ELEMENTI NECESSARI ad inoltrare alla Direzione INPS l’istanza in via amministrativa – con il sistema on-line e il codice PIN – OGNI PENSIONATO CHE INTENDE PRESENTARE L’ISTANZA DI RIMBORSO DOVRA’ FAR AVERE AD ACHILLE ZASSO  (RESIDENTE IN VIA MONTE BIANCO N.40, 20149 MILANO, TEL.CELL. 340 7626125; TEL.ABIT. 02 4982680; mail: achillepaola@libero.it) I SEGUENTI DATI (che peraltro sono chiaramente indicati nel modulo che si allega in copia alla presente).
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
CATEGORIA ………………. E NUMERO PENSIONE……………………………
STATO CIVILE ……………. NATO/A IL ……….......…A……………………….
PROVINCIA DI ……………. STATO…………CITTADINANZA……………….
RESIDENTE A  ……………. PROVINCIA DI ………… .STATO………………..
INDIRIZZO ……………………………………………………CAP……………….
TELEFONO ………………… …… CELLULARE…………………………………
EMAIL ……………………………………..

LO STUDIO LEGALE LANZAFAME PER POTER ACCEDERE AI SERVIZI TELEMATIZZATI DELL’INPS E INOLTRARE L’ISTANZA DI RIMBORSO TOTALE IN VIA AMMINISTRATIVA DEVE AVERE IL “NUOVO PIN” (COMPOSTO DA UN CODICE MISTO DI COMPLESSIVE OTTO LETTERE E NUMERI).
SE IL PENSIONATO NON E’ GIA’ IN POSSESSO DEL “NUOVO PIN” (RIPETIAMO, COMPOSTO DA UN CODICE MISTO DI COMPLESSIVE OTTO LETTERE E NUMERI) DEVE RECARSI ALLA PROPRIA SEDE INPS E RICHIEDERE IL RILASCIO DI TALE “NUOVO PIN”.
PUO’ ACCADERE CHE NELLA SEDE INPS NON RILASCINO DIRETTAMENTE IL “NUOVO PIN”, MA CONSEGNINO I DATI DEL “PIN DISPOSITIVO” CHE E’COSTITUITO DA UN CODICE DI COMPLESSIVE SEDICI LETTERE E NUMERI.
IN QUESTO CASO IL PENSIONATO O PERSONA DA LUI INCARICATA POTRA’ RICAVARE IL “NUOVO PIN” (DI OTTO LETTERE E NUMERI) INTRODUCENDO ON LINE IL “PIN DISPOSITIVO” (DI SEDICI LETTERE E NUMERI).
IN OGNI CASO E’ BENE CHE IL PENSIONATO SI RIVOLGA ALLA SEDE INPS DI APPARTENENZA E CHIEDA TUTTE LE ISTRUZIONI PER AVERE IL “NUOVO PIN”.

LA PAROLA D’ORDINE E LA STRATEGIA, CHE IL “COLLETTIVO PENSIONATI DI MILANO” RITIENE CHE “IL SINDACATO E’ UN’ALTRA COSA-OPPOSIZIONE CGIL-PENSIONATI” DOVREBBE PORTARE AVANTI IN QUESTO MOMENTO, SONO RAPPRESENTATE DA UN’AZIONE CHE DOVREBBE ESSERE CAPACE DI PROMUOVERE E DI METTERE IN PIEDI TANTE CAUSE IN TUTTE LE SEDI INPS D’ITALIA, DA PORTARE DAVANTI AL MAGISTRATO.
E’ NECESSARIO CHE I PENSIONATI PRESENTINO IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI RICORSI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI.
OCCORRE CHE NEI CONFRONTI DI OGNI DIREZIONE INPS SIANO PRESENTATI RICORSI GIUDIZIARI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, PER DARE INTEGRALE ATTUAZIONE ALLA SENTENZA 70/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.                                        

Achille Zasso Cell.  340 7626125    Mail:   achillepaola@libero.it

Milano, 21 dicembre 2015

Di seguito il modulo da compilare e spedire

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Alla Direzione INPS
di………………………………………………………………………..…..

Oggetto: richiesta di ricostruzione della pensione e di rimborso mancata perequazione e degli arretrati a seguito di intervenuta abrogazione dell’art.24, comma 25 del D.L.n.201/2011 con sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015.


A seguito di intervenuta abrogazione dell’art.24 comma 25 del D.L. n.201/ 2011 con sentenza della Corte Costituzionale n.70 / 2015

il sottoscritto

nome………………………………..

cognome………………………………………………………………

codice fiscale………………………………………………..

categoria………………….e numero pensione……………………………..…

stato civile ……………… nato/a il………………..…a……………………………..

provincia di ………………….stato…………………cittadinanza……………………

residente a …………………………. provincia di  ………..……stato………..…….

indirizzo……………………………………………………………. CAP ………..…

telefono…………………………………. cellulare ……………………………

email………………………………………

CHIEDE

il rimborso totale ed in unica soluzione, con relativa rivalutazioni ed interessi, degli importi relativi alla mancata perequazione della propria pensione per gli anni 2012 - 2013 e seguenti nonché l’adeguamento dell’assegno di pensione per gli anni 2014 - 2015.

La presente ad ogni fine ed effetto di legge, con avvertimento che in caso di mancato, negativo o intempestivo riscontro adirà le vie giudiziali anche a mezzo di adesione ad eventuale class action.

                                                                                              Firma

                                                                       ………………………………………..


Data……………………….

                                                                      

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