Note
e indicazioni fornite in data 21.12.2015 per fare ricorso davanti al giudice
del lavoro in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015,
contro il decreto legge 21.5.2015 n.65 (governo Renzi) convertito in legge
n.109/2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.166 del 20.7.2015.
Cari/e
compagni/e,
circa
sei mesi fa alcuni compagni della città e
della provincia di Milano – su indicazione e suggerimento del collettivo
pensionati di Milano dell’Area sindacale “Il sindacato è un’altra cosa-opposizione Cgil” – hanno presentato istanza in via amministrativa alla Direzione
INPS (competente per città o territorio di residenza di ogni ricorrente),
usando il testo del modulo a suo tempo a voi fornito e che riteniamo opportuno
allegare in copia alla presente.
Lo
scopo dell’istanza era quello di ottenere il “rimborso totale e in unica soluzione, con relativa rivalutazione ed interessi, degli importi relativi alla
mancata perequazione della pensione per gli anni 2012-2013 e seguenti, nonché
l’adeguamento dell’assegno di pensione per gli anni 2014-2015”.
Nell’ultima
parte dell’istanza amministrativa inoltrata c’è la seguente espressione: “La presente ad ogni effetto di legge, con
avvertimento che in caso di mancato, negativo o intempestivo riscontro [il
ricorrente] adirà le vie giudiziali …”.
SINTETIZZANDO, la Corte Costituzionale con sentenza 70/2015 ha dichiarato illegittima la drastica riduzione della
rivalutazione delle pensioni e la corresponsione di una “elemosina” sugli
arretrati – stabilita col decreto-legge
n. 65 del 21.5.2015 (governo Renzi) successivamente convertito in legge – prevista per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte e inferiori a sei volte
il minimo INPS, ai valori dell’anno 2011.
IN PRECEDENZA, l’azzeramento
della rivalutazione delle pensioni era stato disposto con decreto-legge n. 201 del 6.12.2011 dal governo Monti-Fornero (il
cosiddetto decreto “Salva Italia”), convertito con modificazioni nella legge n.
214 del 22.12.2011.
ALLO STATO DEI FATTI, i pensionati
che avevano importi di pensioni lordi mensili compresi – al mese di
novembre 2011 – tra 3 volte e 6 volte il minimo INPS (468 euro) – hanno tuttora diritto – se sono
interessati – a presentare istanza,
prima – in via amministrativa – alla competente Direzione INPS e, poi – in
caso di mancato, negativo o intempestivo riscontro da parte dell’INPS - potranno eventualmente adire le vie
giudiziali, ricorrendo al giudice del lavoro.
A
Milano e provincia da sei mesi ad oggi si è determinata le seguente situazione:
·
tre risultano
essere i/le compagni/e che hanno presentato alla competente Direzione INPS
istanza in via amministrativa, usando
il sistema on-line e utilizzando il codice PIN, per ottenere il
rimborso totale della perequazione pensionistica e l’adeguamento dell’assegno
per il 2014 e 2015 (all’epoca il
D.L.65/2015 non era stato convertito in legge).
L’INPS ha
risposto a tutti:“Ai sensi dell’art. 9
del vigente regolamento in
materia di ricorsi amministrativi, l’istanza
inoltrata è inammissibile, in
quanto
non non sono trascorsi i termini di legge (120 gg.) per l’adozione del
provvedimento di ricalcolo delle
pensioni di cui la S.V. è titolare,
al
fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della
Corte
Costituzionale n.70 del 2015.
Inoltre l’art. 1 del decreto-legge
n. 65/2015, pubblicato il 21/5/2015
modifica l’art. 24 del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2014
del 2011 per dare attuazione alla
sentenza succitata, e prevede che
le somme arretrate dovute siano
corrisposte con effetto dal 1°
agosto 2015”.
Il sistema on-line con l’utilizzo del
codice Pin è il metodo maggiormente
usato e
più efficace per qualsiasi ricorso amministrativo in ogni materia
nei confronti dell’INPS (almeno di Milano).
·
una decina circa di altri/e compagni/e risulta che
abbiano presentato
domanda
usando il modello (allegato a questa
nota) e abbiano spedito
l’istanza
alla Direzione INPS competente, a
mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, al fine di
ottenere il rimborso totale della perequazione
delle pensioni per gli anni passati
e l’adeguamento per quelle future. (Anche
all’epoca di queste istanze il
D.L.65/2015 non era stato convertito in legge).
Risulta che a nessun ricorrente
l’INPS abbia dato risposta, anche se gli
interessati sono in possesso di
ricevuta di ritorno della raccomandata inviata.
Lo Studio Legale di Milano, contattato
in questi giorni, ha espresso
l’opinione che è opportuno che
tutte le istanze di rimborso totale, inoltrate
con raccomandata e ricevuta di
ritorno (e per le quali l’INPS non ha dato
risposta), vengano rifatte e rispedite
usando il sistema on line e utilizzando
il codice PIN.
Lo Studio Legale interpellato è
disposto ad inoltrare tali
istanze mediante il sistema
on-line e usando il codice PIN per ogni
pensionato che intendesse
richiedere all’INPS i rimborsi spettanti e
decidesse di fare il ricorso
giudiziario.
LE NOTE E LE INDICAZIONI DESCRITTE sono finalizzate a predisporre quanto prima possibile un ricorso davanti al giudice del
lavoro, nonché a informare
dell’iniziativa i pensionati che hanno diritto al rimborso per la mancata perequazione
pensionistica e sono intenzionati ad ottenerla.
IL RICORSO SARA’ FATTO dallo “Studio Legale dell’avvocato Stella Lanzafame”
con
sede a Milano in Viale Premuda 10, tel. 02-5510013, con cui collaborerà lo “Studio Legale dell’avvocato Roberto
Fortunato” con sede a Milano in Via Ripamonti 66, tel. 02-5390091.
IL NUMERO OTTIMALE di ricorrenti è di 10-12 pensionati.
UN NUMERO SUPERIORE di pensionati intenzionati a ricorrere
potrebbe comportare un altro ricorso aggiuntivo.
IL COSTO DI QUESTO RICORSO (a cui potrebbe seguire l’esigenza di farne
altri) è di 150 euro pro-capite.
Se un pensionato decide di fare ricorso
con l’Avv.Lanzafame, dovrà recarsi presso il suo Studio per depositare la firma
per il mandato.
L’ESITO VITTORIOSO DELLA VERTENZA – riguardante il
rimborso totale e in un’unica soluzione con rivalutazione ed interessi sulle
pensioni per il 2012 e 2013 e l’adeguamento dell’assegno di pensione per il
2014 e 2015 – dipende anche dal numero
di ricorsi giudiziali che saranno fatti dai pensionati su tutto il territorio
nazionale.
AFFINCHE’ POSSANO ESSERE RECAPITATI ALLO STUDIO LEGALE DELL’AVV. STELLA LANZAFAME GLI
ELEMENTI NECESSARI ad inoltrare alla Direzione INPS l’istanza in via amministrativa
– con il sistema on-line e il codice PIN – OGNI
PENSIONATO CHE INTENDE PRESENTARE L’ISTANZA DI RIMBORSO DOVRA’ FAR AVERE AD
ACHILLE ZASSO (RESIDENTE IN VIA
MONTE BIANCO N.40, 20149 MILANO, TEL.CELL. 340 7626125; TEL.ABIT. 02 4982680;
mail: achillepaola@libero.it) I SEGUENTI DATI (che peraltro
sono chiaramente indicati nel modulo che si allega in copia alla presente).
NOME
COGNOME
CODICE
FISCALE
CATEGORIA
………………. E NUMERO PENSIONE……………………………
STATO
CIVILE ……………. NATO/A IL ……….......…A……………………….
PROVINCIA
DI ……………. STATO…………CITTADINANZA……………….
RESIDENTE
A ……………. PROVINCIA DI ………… .STATO………………..
INDIRIZZO
……………………………………………………CAP……………….
TELEFONO
………………… …… CELLULARE…………………………………
EMAIL
……………………………………..
LO
STUDIO LEGALE LANZAFAME PER POTER ACCEDERE AI SERVIZI TELEMATIZZATI DELL’INPS E
INOLTRARE L’ISTANZA DI RIMBORSO TOTALE IN VIA AMMINISTRATIVA DEVE AVERE IL
“NUOVO PIN” (COMPOSTO DA UN CODICE MISTO DI COMPLESSIVE OTTO LETTERE E NUMERI).
SE
IL PENSIONATO NON E’ GIA’ IN POSSESSO DEL “NUOVO PIN” (RIPETIAMO, COMPOSTO DA
UN CODICE MISTO DI COMPLESSIVE OTTO LETTERE E NUMERI) DEVE RECARSI ALLA PROPRIA
SEDE INPS E RICHIEDERE IL RILASCIO DI TALE “NUOVO PIN”.
PUO’
ACCADERE CHE NELLA SEDE INPS NON RILASCINO DIRETTAMENTE IL “NUOVO PIN”, MA
CONSEGNINO I DATI DEL “PIN DISPOSITIVO” CHE E’COSTITUITO DA UN CODICE DI
COMPLESSIVE SEDICI LETTERE E NUMERI.
IN
QUESTO CASO IL PENSIONATO O PERSONA DA LUI INCARICATA POTRA’ RICAVARE IL “NUOVO
PIN” (DI OTTO LETTERE E NUMERI) INTRODUCENDO ON LINE IL “PIN DISPOSITIVO” (DI
SEDICI LETTERE E NUMERI).
IN
OGNI CASO E’ BENE CHE IL PENSIONATO SI RIVOLGA ALLA SEDE INPS DI APPARTENENZA E
CHIEDA TUTTE LE ISTRUZIONI PER AVERE IL “NUOVO PIN”.
LA PAROLA D’ORDINE E LA STRATEGIA, CHE IL
“COLLETTIVO PENSIONATI
DI MILANO” RITIENE CHE “IL SINDACATO E’ UN’ALTRA COSA-OPPOSIZIONE CGIL-PENSIONATI”
DOVREBBE PORTARE AVANTI IN QUESTO MOMENTO, SONO RAPPRESENTATE DA UN’AZIONE CHE DOVREBBE
ESSERE CAPACE DI PROMUOVERE E DI METTERE IN PIEDI TANTE CAUSE IN TUTTE LE SEDI
INPS D’ITALIA, DA PORTARE DAVANTI AL MAGISTRATO.
E’ NECESSARIO CHE I PENSIONATI PRESENTINO
IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI RICORSI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI.
OCCORRE CHE NEI CONFRONTI DI OGNI
DIREZIONE INPS SIANO PRESENTATI RICORSI GIUDIZIARI SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE, PER DARE INTEGRALE ATTUAZIONE ALLA SENTENZA 70/2015 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE.
Achille
Zasso Cell. 340 7626125 Mail: achillepaola@libero.it
Milano,
21 dicembre 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla
Direzione INPS
di………………………………………………………………………..…..
Oggetto:
richiesta di ricostruzione della pensione e di rimborso mancata perequazione e
degli arretrati a seguito di intervenuta abrogazione dell’art.24, comma 25 del
D.L.n.201/2011 con sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015.
A seguito
di intervenuta abrogazione dell’art.24 comma 25 del D.L. n.201/ 2011 con
sentenza della Corte Costituzionale n.70 / 2015
il sottoscritto
nome………………………………..
cognome………………………………………………………………
codice
fiscale………………………………………………..
categoria………………….e
numero pensione……………………………..…
stato
civile ……………… nato/a il………………..…a……………………………..
provincia
di ………………….stato…………………cittadinanza……………………
residente
a …………………………. provincia di ………..……stato………..…….
indirizzo…………………………………………………………….
CAP ………..…
telefono………………………………….
cellulare ……………………………
email………………………………………
CHIEDE
il
rimborso totale ed in unica soluzione, con relativa rivalutazioni ed interessi,
degli importi relativi alla mancata perequazione della propria pensione per gli
anni 2012 - 2013 e seguenti nonché l’adeguamento dell’assegno di pensione per
gli anni 2014 - 2015.
La
presente ad ogni fine ed effetto di legge, con avvertimento che in caso di
mancato, negativo o intempestivo riscontro adirà le vie giudiziali anche a
mezzo di adesione ad eventuale class action.
Firma
………………………………………..
Data……………………….
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